È mutato il quadro interpretativo ora offerto dalla giurisprudenza di legittimità circa il regime di stabilità dell’ordinanza di assegnazione

Di Tommaso NIGRO

La disciplina del sovraindebitamento, nata nel solco delle procedure concorsuali maggiori, presenta diversi profili di criticità che si prestano a differenti interpretazioni; tra questi merita sicuramente attenzione il tema dell’opponibilità dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nella liquidazione del patrimonio.

A base della questione si pone il mutato quadro interpretativo ora offerto dalla giurisprudenza di legittimità circa il regime di stabilità dell’ordinanza di assegnazione, laddove la Corte di Cassazione del 15 febbraio 2021 n. 3850 in tema di concordato preventivo e del 5 giugno 2020 n. 10820 in materia di fallimento, ribaltando il pregresso orientamento, ha statuito l’indifferenza della procedura concorsuale sull’ordinanza di assegnazione qualora quest’ultima sia stata già precedentemente pronunciata, salva “l’azione di inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, da far valere con le ordinarie azioni accordate a tal fine agli organi della massa”. Ciò sul presupposto che detta ordinanza costituisce l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l’immediato trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente.

Sicché occorre interrogarsi sulle derivate in materia di procedure di liquidazione del patrimonio ed in particolare se il creditore, che agisce con pignoramento presso terzi, possa far legittimamente valere l’ordinanza di assegnazione – ormai resa e definitiva a conclusione del processo esecutivo – anche dopo l’avvio della procedura ex art. 14-ter della L. 3/2012.

La soluzione trova differenti epiloghi a seconda del ragionamento che si intende sviluppare, dovendo fare necessario affidamento su di una interpretazione analogica degli strumenti dettati dal RD 267/42, ma dovendo, altresì, operare l’ulteriore scelta di campo del richiamo alla procedura fallimentare o a quella del concordato preventivo.

Un primo precedente di merito (Trib. Mantova 20 aprile 2021) facendo perno sulla natura indiscutibilmente concorsuale dell’istituto, ma sul richiamo ai principi elaborati in materia di concordato preventivo (stante la ritenuta mancanza di “spossessamento” e, dunque, di inapplicabilità dell’art. 44 del RD 267/42) ha concluso per la legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima dell’apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della L. 3/2012, nonostante il pagamento fosse stato effettuato successivamente ad essa.

Tesi questa avversata da più parti, richiamando il quasi coevo provvedimento reso dal Tribunale di Salerno 19 aprile 2021 il quale, sul presupposto di ritenere applicabile l’art. 44 del RD 267/42 alla procedura di liquidazione del patrimonio (atteso che “se è vero che l’ordinanza di assegnazione delle somme non perde la sua efficacia se, successivamente alla sua emanazione, l’esecutato è dichiarato fallito o è ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, è vero anche che tale pagamento è compiuto con denaro della massa e quindi è inefficace”), giunge a ritenere che “l’ordinanza di assegnazione emessa anteriormente all’apertura della liquidazione non consente l’esecuzione dei pagamenti da parte del terzo debitore in favore del creditore assegnatario perché (per effetto dell’apertura della procedura concorsuale) il suo debito nei confronti del consorzio è diventato dal giorno dell’ammissione un credito della massa”.

Impostazione che si rinviene anche nel recente provvedimento reso dal Tribunale di Lagonegro 5 novembre 2021 il quale, ritenuto che “l’inefficacia dei pagamenti di cui all’art. 44 L. fall. vale anche nel caso della liquidazione patrimoniale del sovraindebitato perché: a) la liquidazione dei beni è una procedura di carattere universale a beneficio di tutti i debitori; b) l’art. 14 quinquies, comma 3, equipara all’atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione dei beni; c) i crediti debbono intendersi interamente scaduti al momento dell’apertura del concorso dei creditori sicché la prosecuzione degli effetti dell’ordinanza di assegnazione si risolverebbe in una lesione della par condicio; d) l’art. 14 novies, comma 2, prevede che «il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione …» e quindi anche dei redditi del sovraindebitato”, valuta che “l’assegnazione anteriore all’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, e che pertanto il vincolo di assegnazione sia un vincolo che inerisce un bene futuro del debitore che rientra tra i beni che il legislatore attribuisce alla massa, da ripartirsi secondo le regole del concorso” (in senso conforme si veda anche Trib. Bologna 12 agosto 2021; Trib. Verona del 4 febbraio 2021 e Trib. Forlì 7 gennaio 2021).