Se, per errore della procedura web, la rinegoziazione non è riconosciuta, occorre presentare un’istanza in autotutela

Di Cecilia PASQUALE

Il locatore che ha effettuato una rinegoziazione del canone di locazione conforme ai requisiti richiesti dalla legge per accedere al contributo a fondo perduto, ma che si è visto respingere l’istanza in ragione di una precedente rinegoziazione del medesimo importo concesso prima che operasse l’agevolazione, ha diritto ad essere ammesso a richiedere il contributo anche se i termini sono scaduti, presentando un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.

Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 13, pubblicata ieri, relativa al contributo a fondo perduto ex art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”) riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo che abbiano ridotto, entro il 31 dicembre 2021, il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale.

Nello specifico, tale contributo spetta qualora:
– alla data del 29 ottobre 2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 87/2003;
– l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
– il locatore abbia concesso una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
– la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e fosse comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate.

Il termine per trasmettere l’istanza all’Agenzia delle Entrate è scaduto il 6 ottobre 2021 (a seguito della proroga da parte del provv. Agenzia delle Entrate 4 settembre 2021 n. 227358).
Nel quesito sottoposto all’Agenzia, l’istante rappresentava di aver sottoscritto un contratto di locazione come locatore di un immobile ad uso abitativo a fronte di un canone annuo di 6.600 euro, con decorrenza dal 23 luglio 2015 e di aver provveduto a due rinegoziazioni successive dello stesso importo:
– una, relativa al periodo dal 23 giugno 2020 al 22 giugno 2021, con la quale il canone annuo era ridotto a 1.800 euro;
– l’altra, per il periodo dal 23 giugno 2021 al 22 giugno 2021, che confermava la riduzione prevista con la prima rinegoziazione.

La procedura per la presentazione dell’istanza di ottenimento del contributo, tuttavia, non aveva riconosciuto la seconda diminuzione del canone, poiché il canone risultava già di quell’importo a seguito della prima rinegoziazione, e aveva respinto l’istanza; il contribuente, pertanto, chiedeva di poter essere ammesso al beneficio, sebbene la procedura web di presentazione dell’istanza non consenta più l’inoltro della richiesta.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato la disciplina del contributo in commento, esclude, in primo luogo, che il contributo in esame spetti per la prima rinegoziazione, stipulata prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’art. 9-quater in commento: in assenza di una diversa indicazione, la norma non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, per il principio generale secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020).

La seconda rinegoziazione, relativa al periodo dal 23 giugno 2020 al 22 giugno 2022, invece, soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo, posto che, in assenza di questa, il canone sarebbe tornato ad essere dovuto in misura piena.

Sulla base di queste osservazioni, l’Agenzia riconosce il diritto del locatore ad essere ammesso a richiedere il contributo; a tal fine, egli è tenuto a presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/2020.

Poiché l’istante è un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere; essa dovrà:
– essere firmata digitalmente;
– contenere tutti i dati previsti dal provv. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
– prevedere in allegato la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone;
– essere accompagnata da una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore.