La previsione è contenuta negli emendamenti al decreto fiscale approvati ieri dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Le modifiche al c.d. “esterometro”, comportanti l’obbligo di trasmettere i dati mediante il Sistema Interscambio (SdI), che avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, potrebbero essere differite di sei mesi. Lo prevede uno degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 146/2021 (c.d. “decreto fiscale”), approvati ieri dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato.
Un’ulteriore proroga è altresì contemplata per il divieto di emissione di fatture elettroniche via SdI per le prestazioni a carattere sanitario.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto che la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia sia effettuata, in via obbligatoria, mediante il SdI, adottando il formato della fattura elettronica. A questo si accompagna un diverso termine per trasmettere i dati (nel caso delle operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione).
A tal fine, il provv. Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 ha aggiornato le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, adattandole alle operazioni “transfrontaliere”.

Le descritte modifiche, che avrebbero dovuto divenire efficaci per le cessioni e prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, riguarderebbero le operazioni del secondo semestre 2022. Alla luce dell’emendamento approvato nell’iter di conversione in legge del DL 146/2021, le vecchie modalità di comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, previste dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, sarebbero confermate anche per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022.

In tal caso, i dati dovrebbero essere comunicati trimestralmente, in via massiva, entro il 2 maggio 2022 (per il primo trimestre) ed entro il 1° agosto 2022 (per il secondo trimestre).
In questo modo sarebbe dato agli operatori un maggior tempo per adeguare alla nuova disciplina i propri sistemi contabili e le proprie procedure interne.

Resta ferma la facoltà per i soggetti passivi di trasmettere i dati via SdI, emettendo fattura o autofattura in formato XML oppure avvalendosi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue.

Altra importante novità che emerge dalla lettura degli emendamenti al “decreto fiscale” approvati dalle Commissioni  del Senato, concerne la proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie. È prevista, infatti, la modifica all’art. 10-bis del DL 119/2018, con l’inclusione del periodo d’imposta 2022 (che si aggiunge ai tre precedenti).
In sostanza, anche per il prossimo anno sarebbe inibita l’emissione della fattura elettronica tramite SdI ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al suddetto Sistema.

Conseguentemente, per effetto dell’esplicito richiamo all’art. 10-bis del DL 119/2018 operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018, il divieto in esame riguarderebbe anche i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Le cause che avevano condotto all’ultima proroga (disposta dall’art. 1 comma 1105 della L. 178/2020) erano da ricondursi alla mancata individuazione di specifiche modalità per l’emissione dei file XML mediante SdI da parte degli operatori sanitari (si veda “Dal 2022 possibile fattura elettronica anche per le prestazioni sanitarie” del 27 novembre 2021). È ragionevole pensare che il nuovo differimento sia riconducibile alle stesse motivazioni, legate, in particolare, alla delicatezza dei dati contenuti nelle fatture, attinenti allo stato di salute e meritevoli, quindi, di particolare tutela (cfr. al proposito il provvedimento 20 dicembre 2018 n. 511 emanato dal Garante della Privacy). Se ne trova conferma nelle schede di lettura agli emendamenti (D.L. 146/2021 – A.S. 2426), nelle quali sono ribadite le criticità segnalate dall’Autorità per la protezione dei dati personali.

Restando al comparto sanitario, occorre segnalare la possibile proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 dell’obbligo per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (si pensi, ad esempio, a farmacie, ottici, ecc…), di effettuare l’adempimento di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di tutti i corrispettivi allo stesso Sistema TS.

Sempre in tema di corrispettivi è, infine, prevista una proroga anche con riferimento all’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso (carte di credito e altre forme di pagamento elettronico) ai fini di adempiere ai citati obblighi di memorizzazione e trasmissione. Uno degli emendamenti approvati ieri, modificando il comma 5-bis dell’art. 2 del DLgs. 127/2015 ne differisce al 1° luglio 2022 l’operatività.