Nonostante le modifiche dal 2022 si ritiene confermata l’esclusione per identificazione diretta o rappresentante fiscale
Le modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, non riguardano i soggetti passivi non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
In termini generali, l’adempimento attiene alle sole operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
A prescindere dalle nuove modalità operative (via Sistema di Interscambio) e dai nuovi termini previsti per la comunicazione, non rientra negli obblighi in esame una cessione o prestazione, nei confronti di un soggetto non stabilito, realizzata da un soggetto passivo che a sua volta non è stabilito nel territorio dello Stato.
È da ritenersi ancora valida la prassi amministrativa che esonera dalla trasmissione dei dati i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta ai fini IVA in Italia o che abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale (risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 67/2019 e n. 104/2019).
Peraltro, le operazioni effettuate dai soggetti non stabiliti in Italia (così come quelle effettuate nei loro confronti) continuerebbero, anche dopo il 31 gennaio 2021, a non dover essere documentate nemmeno mediante fattura elettronica via Sistema di Interscambio.
La proposta presentata dalla Commissione europea per il rinnovo allo Stato italiano della misura di deroga alla direttiva 2006/112/Ce, riguardo agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2021, non contempla l’inclusione dei soggetti non stabiliti (decisione n. 357/2021), diversamente da quanto prospettato per i soggetti in regime di franchigia ossia in regime forfetario (si veda “Fatturazione elettronica verso la proroga con inclusione dei forfetari” del 22 novembre 2021).
A questo riguardo, vi sarebbe poi da comprendere se per i soggetti “forfetari” o in regime “di vantaggio” permanga comunque l’esclusione dagli obblighi connessi all’invio dei dati del c.d. “esterometro” (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019) o se, viceversa, anche tale esonero decada con la prefigurata introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica.
Un ulteriore aspetto di interesse attinente le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 con controparti non stabilite in Italia concerne il caso in cui il soggetto cessionario o committente sia in possesso della qualifica di esportatore abituale.
La prassi amministrativa ha, a più riprese, confermato che possono assumere l’anzidetta qualifica, previa maturazione del plafond, anche i soggetti passivi identificati in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale (cfr. R.M. n. 102/99, ris. Agenzia delle Entrate n. 80/2011, risposte a interpello n. 148/2021 e n. 260/2021).
Il provv. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021 n. 293390, nell’ottica del contrasto alle frodi IVA, ha previsto specifici controlli in capo agli esportatori abituali e specifiche modalità di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio.
Qualora l’esportatore abituale sia un soggetto non stabilito in Italia risulterebbe quindi di difficile applicazione la nuova disciplina (e le relative conseguenze relative allo scarto della lettera di intento), a meno che si intendano implicitamente sottoposte all’obbligo di fatturazione elettronica tutte le operazioni nei confronti di esportatori abituali.
Sarebbe forse opportuna una conferma ufficiale in merito al mantenimento dell’esonero dalla fattura elettronica laddove siano coinvolti esportatori abituali non stabiliti ai fini IVA in Italia e, in tal caso, se la comunicazione dei dati al Sistema di Interscambio ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 debba comunque riportare le medesime specificazioni stabilite dal provv. 293390/2021, vale a dire essenzialmente:
– la dicitura “Intento”;
– il numero protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
– la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della lettera d’intento.