L’ODCEC di Torino ha predisposto una prima versione delle check list

Di Redazione EUTEKNE

Il nuovo obbligo di rilascio del visto di conformità per tutte le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta indicate dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto, a partire dal 12 novembre 2021 dal DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrode”), ha creato non poche difficoltà tra i professionisti che si stanno confrontando con questo nuovo adempimento per il quale fino a ieri, 22 novembre 2021, non c’erano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e che hanno dovuto bloccare le pratiche dei clienti.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, il visto deve attestare la “conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” per gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma. Conseguentemente, l’apposizione del visto di conformità prevede il controllo e la conservazione di una serie di documenti prodotti dal contribuente al fine di vagliare l’effettivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina senza che si debba verificare la veridicità dei dati che risultano dalla documentazione fornita.

Il gruppo di lavoro sulla Fiscalità Immobiliare dell’Ordine dei dottori commercialisti di Torino, ha predisposto una prima versione delle check list per il rilascio del visto di conformità per tutti i bonus edilizi con esclusione del “superbonus 110%“ già oggetto di autorevoli approfondimenti.

I documenti, che sono stati aggiornati con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 22 novembre 2021, prevedono distinte verifiche per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, per l’acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR, per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”, per l’adozione di misure antisismiche e l’acquisto di case antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus” e “sismabonus acquisti”), per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR ed infine per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Completano il lavoro una serie di dichiarazioni che dovranno fornire i clienti ed una traccia per l’asseverazione della congruità delle spese.
Il lavoro ha un taglio prettamente pratico e, per renderlo maggiormente fruibile, alcune fattispecie particolari sono state omesse; inoltre i modelli sono in formato word modificabile per permettere a tutti gli utilizzatori di integrarli e personalizzarli in base alle specifiche esigenze.