Non viene irrogata la sanzione da dichiarazione infedele

Di Alfio CISSELLO

Le sanzioni susseguenti all’illegittima fruizione del superbonus del 110%, se analizzate nello specifico, sembrano avere una natura difficilmente inquadrabile dal punto di vista tecnico.

Qualsiasi profilo di illegittimità della detrazione ricade sul beneficiario della stessa, e ciò non solo quando egli ha deciso di fruire della detrazione secondo le modalità “tradizionali”, ma anche quando opta per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

Per effetto dell’art. 121 comma 5 del DL 34/2020, “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Dal punto di vista sanzionatorio, l’indebita fruizione della detrazione non può essere tecnicamente un omesso versamento, ma è trattato come tale, visto il chiaro richiamo all’art. 13 del DLgs. 471/997.
La sanzione sarà nella maggior parte dei casi pari al 30% dell’imposta non versata a causa dell’indebita fruizione della detrazione, non potendo operare né la sanzione del 15% (circoscritta ai ritardi non superiori a 90 giorni), né l’ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (circoscritta ai ritardi non superiori a 14 giorni).

Ciò sembra derivare dal fatto che, nella prassi, qualsiasi violazione inerente a deduzioni dall’imponibile o a detrazioni di imposta è sanzionata nella misura del 30% ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97, essendo violazioni che emergono dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).

A ben vedere, nulla vieta che l’indebita detrazione configuri la più grave violazione da dichiarazione infedele, come ammette lo stesso art. 1 del DLgs. 471/97. Bisogna nel contempo rammentare che, da sempre, i confini tra accertamento e controllo formale non sono mai stati delineati con precisione.
Il legislatore, nell’art. 121 comma 4 del DL 34/2020, fa espresso riferimento all’art. 43 del DPR 600/73, escludendo implicitamente che il recupero di tale detrazione possa avvenire mediante controllo formale (nel qual caso sarebbe stato necessario richiamare l’art. 25 del DPR 602/73).

Ove si trattasse di controllo formale, infatti, al contribuente verrebbe notificato, a cura dell’Agenzia delle Entrate, il consueto avviso bonario, con possibilità di definire le sanzioni ai 2/3.
Poi, se l’avviso non viene archiviato o non interviene la definizione, viene notificata la cartella di pagamento a opera dell’Agente della riscossione.

Siamo dunque in presenza di una sostanziale attività di accertamento a cui consegue non, come nelle fattispecie più comuni, la sanzione da infedele dichiarazione, ma quella da omesso versamento, sebbene, tecnicamente, un omesso versamento non sia ravvisabile.
La sanzione, essendo palesemente collegata al tributo, andrà irrogata unitamente all’accertamento e non in via separata.