Le Entrate affermano che l’esenzione da imposta di donazione può operare ugualmente

Di Anita MAURO

Se il genitore, con l’intento di realizzare una liberalità indiretta, fornisce al figlio (minore di 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000) il denaro per l’acquisto della prima casa e l’atto gode delle agevolazioni “prima casa under 36”, può comunque operare l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90, anche se l’atto di acquisto non ha scontato l’imposta di registro proporzionale per effetto dell’agevolazione di cui all’art. 64 comma 6 del DL 73/2021.

Il chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14 ottobre 2021 n. 12, § 6, nella quale, nell’illustrare la nuova agevolazione “prima casa giovani” introdotta dall’art. 64 commi 6-10 del DL 73/2021 convertito, l’Amministrazione finanziaria si è interrogata sulla compatibilità di essa con l’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90, che sancisce un limitato principio di “alternatività” tra l’imposta di registro e l’imposta sulle donazioni in riferimento alle liberalità “collegate” ad atti di trasferimento di immobili o aziende assoggettati all’imposta di registro proporzionale o a IVA.

Preliminarmente, va ricordato (rinviando all’apposita Scheda di aggiornamento per i necessari approfondimenti), che l’agevolazione “prima casa giovani” consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022, anche se il disegno di legge di bilancio 2022 ne prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2022.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
– non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.

Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione riguarda i medesimi atti che accedono all’agevolazione “prima casa ordinaria”, per la quale è necessario, come espressamente affermato dall’Agenzia nella circ. n. 12/2021, sussistano tutte le condizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Se ne desume che l’agevolazione “prima casa giovani” è un’agevolazione “di secondo grado” che si innesta (e presuppone) l’agevolazione “prima casa” ordinaria.

Il fatto che l’agevolazione “prima casa giovani” comporti l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, aveva generato il dubbio che essa non potesse convivere con l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 1 comma 4-bis del DLgs. 346/90. Tale norma, infatti, prevede che l’imposta sulle donazioni non si applichi alle liberalità “collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

La norma trova applicazione, ad esempio, nei casi di acquisto immobiliare operato dal figlio con denaro fornito dal genitore. Tale ipotesi, infatti, integra una liberalità indiretta del padre a favore del figlio, ma non va soggetta all’imposta sulle donazioni (né erode la franchigia), in quanto l’atto immobiliare sconta l’imposta di registro proporzionale, proprio in forza dell’art. 1 comma 4-bis citato.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2021 (§ 6), ha superato i dubbi, chiarendo, invece, che l’esenzione recata dall’art. 1 comma 4-bis del DLsg. 346/90 può trovare applicazione anche in ipotesi di atti agevolati per effetto dell’agevolazione “prima casa giovani”, atteso che l’esenzione prevista dall’art. 64 comma 6 del DL 73/2021 presuppone l’astratta riconducibilità della fattispecie tra quelle “soggette a registro proporzionale”.
In breve, l’Agenzia ribadisce che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 64 comma 6 del DL. 73/2021 presuppone in realtà la riconducibilità della fattispecie all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro del 2% per i trasferimenti della “prima casa”.

Inoltre, aggiunge la circ. n. 12/2021, tale conclusione è suffragata dal fatto che le conseguenze fiscali per le imposte indirette, per chi chiede le agevolazioni “prima casa under 36”, non possono essere deteriori rispetto a quelle che si applicherebbero per effetto del trattamento fiscale ordinario.

Infine, un’interpretazione diversa, che comportasse l’applicazione dell’imposta di donazione alla liberalità indiretta realizzata con atto agevolato dal beneficio “prima casa under 36”, non risulterebbe coerente con la ratio della disciplina in esame e costituirebbe un deterrente per l’accesso al beneficio prima casa giovani.