Per tali soggetti regime forfetario e contabilità semplificata sono entrambi regimi naturali
In relazione al regime forfetario, l’art. 1 comma 70 della L. 190/2014 prevede che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime agevolato possano scegliere “l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”, con opzione triennale.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto una deroga a tale previsione per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73 (ris. n. 64/2018 e circ. n. 9/2019, § 3.1).
Tali documenti di prassi avevano affermato infatti che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata per cassa sono entrambi “regimi naturali dei contribuenti minori” per cui è possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio minimo.
Dai chiarimenti dell’Agenzia emergeva, invece, la permanenza del vincolo triennale:
– per gli imprenditori in contabilità ordinaria (circ. n. 9/2019, § 3.2);
– e per i professionisti (risposta a interpello n. 107/2019).
Rispetto ai professionisti la citata risposta non esplicitava i motivi a fondamento di tale impostazione, limitandosi a osservare che “il richiamo ai chiarimenti di cui alla risoluzione n. 64/E del 2018 non sia strettamente attinente al caso di specie poiché essa si riferisce ad un soggetto esercente attività di impresa, mentre l’istante è un professionista”.
Va peraltro rilevato che, in seguito al riordino dei regimi contabili attuato a suo tempo dalla L. 662/96 e dal DPR 695/96, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” degli esercenti arti e professioni, applicabile indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. Il regime di contabilità ordinaria, invece, si adotta a seguito di specifica opzione, in assenza della quale il professionista si considera “naturalmente” in contabilità semplificata (art. 3 commi 1 e 2 del DPR 695/96).
Nel caso esaminato dalla risposta n. 107/2019, il passaggio al regime forfetario veniva riconosciuto comunque poiché la revoca dell’opzione risultava possibile in virtù dell’art. 1 comma 1 del DPR 442/97 per le modifiche apportate al regime dalla L. 145/2018, a decorrere dal 2019.
In tale quadro si inserisce la risposta all’interpello della DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021, la quale estende ai professionisti i chiarimenti resi con la ris. n. 64/2018.
Viene infatti rilevato che “nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d’impresa, si ritiene che l’interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest’ultima categoria analoghe condizioni”. Si rileva che nel documento nessun riferimento consta rispetto alla risposta interpello n. 107/2019.
Sulla base di ciò – e nonostante l’improprio riferimento circa l’applicabilità al professionista dell’art. 18 del DPR 600/73, norma specificamente riferita alla contabilità semplificata per le imprese – è stata riconosciuta l’applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso, non si deve “scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»”.
Sarebbe auspicabile che tale posizione, assolutamente condivisibile, trovasse definitivo accoglimento anche in un documento di prassi della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate.