Entro il 31 ottobre il versamento dell’imposta dovuta per chi applica il regime

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop (nella versione “Ue” o “non Ue”) sono tenuti a riepilogare trimestralmente le operazioni effettuate nell’ambito del regime medesimo, presentando una dichiarazione in via telematica nello Stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni.
Pertanto, per i soggetti che si sono avvalsi dell’OSS già a partire dallo scorso 1° luglio, scade domenica 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione relativa al terzo trimestre del 2021.
Detto termine, analogamente a quanto previsto nel previgente regime MOSS, non dovrebbe essere posticipabile al primo giorno non festivo successivo. Una conferma, al riguardo, si rinviene nella Guida della Commissione Ue allo Sportello Unico per l’IVA, ove si legge che “i termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo”.

Coloro che si sono registrati all’OSS in Italia compilano la dichiarazione utilizzando le funzionalità web disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sulla base degli schemi di cui agli allegati D ed E del provv. n. 168315/2021.
In particolare, la dichiarazione deve riportare l’ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre al netto dell’IVA (prestazioni di servizi B2C nell’Ue, vendite a distanza intra-Ue, ecc.), le aliquote applicate e l’ammontare dell’imposta spettante a ciascuno Stato membro. Non dovrebbero essere incluse nella dichiarazione le operazioni che, nello Stato di “consumo”, sono esenti dall’imposta (cfr. Guida all’OSS).

Lo Stato membro di identificazione inoltra le dichiarazioni agli Stati di “consumo” e assegna a ogni dichiarazione un numero di riferimento unico, che il soggetto passivo dovrà richiamare quando effettuerà il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
Tale versamento deve essere eseguito entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione (31 ottobre per il terzo trimestre), secondo le modalità indicate dal DM 20 aprile 2015, vale a dire:
– mediante richiesta di addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione, inviata tramite il portale OSS;
– in mancanza di un conto in Italia, mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata alle Entrate.
Non è ammesso il ricorso alla compensazione ex art. 17 del DLgs 241/97, né è possibile esercitare nella dichiarazione OSS la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi all’attività economica effettuati nello Stato di “consumo”.

L’Amministrazione finanziaria verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione e il relativo versamento entro il decimo giorno successivo alla scadenza e, qualora la dichiarazione risulti non trasmessa e/o l’imposta dovuta non versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito (art. 54-ter del DPR 633/72).
Se il soggetto passivo continua a non versare l’imposta e lo Stato di “consumo” invia successivi solleciti, il versamento dell’imposta corrispondente va effettuato in detto Stato membro. Eventuali interessi e sanzioni sono comunque calcolati e accertati dallo Stato di “consumo” per cui il soggetto passivo deve versarli direttamente in tale Stato membro (artt. 63-bis e 63-ter del Reg. Ue 282/2011).

Qualora la dichiarazione sia stata presentata con dati incompleti o errati, il soggetto passivo può provvedere alla correzione entro tre anni, nell’ambito di una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, ossia senza modificare la dichiarazione relativa al trimestre di riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per rendere meno gravosa l’operazione di rettifica, la quale avrebbe potuto comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre (cfr. i considerando della direttiva 2017/2455/Ue).

Va peraltro rilevato che sugli obblighi connessi all’applicazione dell’OSS restano aperti numerosi interrogativi, specialmente per quanto concerne le modalità di fatturazione delle vendite a distanza effettuate nel regime speciale e l’indicazione delle stesse nell’ambito degli INTRASTAT. Alcune indicazioni sono state fornite, al riguardo, da Assosoftware con una FAQ pubblicata il 22 ottobre scorso.

In particolare, secondo l’Associazione, laddove il soggetto passivo intenda documentare le operazioni effettuate nell’OSS mediante fattura elettronica, emessa su base volontaria, una soluzione potrebbe essere quella di riportare nel documento l’ammontare imponibile e il codice natura “N7”, indicando l’imposta estera nel campo della descrizione o nel campo “Altri dati gestionali”. Sempre secondo l’Associazione, inoltre, tali operazioni non dovrebbero confluire negli INTRASTAT, anche in considerazione della ratio di semplificazione del regime OSS.
Su questi e su altri aspetti, tuttavia, sono auspicabili (e urgenti) chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.