Fine della rilevazione delle operazioni con San Marino e revisione dei dati statistici dal 2022

Di Emanuele GRECO

Il prossimo 25 ottobre scade il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli scambi intracomunitari effettuati dai soggetti passivi IVA nel mese di settembre o nel terzo trimestre 2021.

Dovrebbe trattarsi dell’ultima scadenza di invio dei modelli per i soggetti passivi che pongono in essere cessioni di beni nei confronti di operatori economici sammarinesi. Stante, infatti, l’abolizione del DM 24 dicembre 1993, per le regole IVA degli scambi con San Marino, e l’entrata in vigore da ottobre 2021 del DM 21 giugno 2021, l’obbligo di cui sopra dovrebbe venire meno dal quarto trimestre 2021.
Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate finora non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali (si veda “Esterometro al tramonto per gli scambi con San Marino” del 21 settembre 2021).

Inoltre, alcune novità riguarderanno la compilazione della sezione statistica dei modelli, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Da tale data è abrogato il Regolamento Ce n. 638/2004, sostituito dal Regolamento Ue n. 2152/2019.
Tra le modifiche prospettate, vi è l’inclusione del Paese di origine dei beni, quale nuovo elemento obbligatorio per gli Stati membri in merito ai dati statistici da rilevare (art. 13 del Regolamento Ue n. 2152/2019).

È, dunque, ragionevole attendersi una modifica della struttura dei modelli o, quantomeno, un aggiornamento delle istruzioni.

Sul fronte degli acquisti intracomunitari, non sarà più necessario indicare il Paese di origine della merce, fermo restando che dal 2018 non vi è più l’obbligo di presentare il modello INTRA acquisti da parte dei soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti di importo inferiore a 200.000 euro per ciascun trimestre.

Quanto alla presentazione dei modelli dal 2022, tra gli altri aspetti da considerare, dei quali il legislatore potrebbe tenere conto, vi sarebbe la possibilità di consentire ai soggetti passivi di poter includere i dati statistici (ad es. nomenclatura combinata, modalità di trasporto) nel blocco “altri dati gestionali” dei file XML trasmessi mediante Sistema di Interscambio (SdI). Difatti, è da ricordare che dal 1° gennaio 2022 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il SdI, adottando il formato della fattura elettronica (art. 1 comma 1103 della L. 178/2020).

La proposta è stata formulata, di recente, da ANC-Confimi con un apposito comunicato stampa (si veda “Scarso appeal per i registri IVA precompilati” del 5 ottobre 2021). Così facendo, oltre a un’indubbia semplificazione per gli operatori in termini di adempimenti, vi sarebbe il vantaggio per l’ISTAT di poter acquisire in anticipo i dati statistici da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tra le operazioni che non potrebbero beneficiare della semplificazione, vi sono evidentemente le movimentazioni di beni che non comportano obblighi di natura fiscale. Il monitoraggio statistico, ad esempio, concerne anche l’invio di beni in conto lavorazione dall’Italia presso un soggetto terzo stabilito in un altro Stato membro dell’Ue.

Benché questa operazione non integri una cessione intracomunitaria rilevante agli effetti dell’IVA, data l’assenza del trasferimento della proprietà della merce oggetto di lavorazione, i soggetti residenti in Italia sono comunque tenuti alla rilevazione statistica.

Pertanto, oltre a comunicare nell’apposito modello (INTRA-2 quater) la prestazione ricevuta (lavorazione sui beni), a fronte dell’invio della merce verso il Paese del prestatore Ue, nonché in seguito alla ricezione dei prodotti lavorati, è dovuta la presentazione dei modelli INTRA ai fini statistici. Laddove gli elenchi siano presentati con cadenza mensile, l’operazione è comunicata, rispettivamente, nel modello INTRA-1 bis (colonne dalla 5 alla 13) relativo alle cessioni e nel modello INTRA-2 bis (colonne dalla 6 alla 15) relativo agli acquisti.

Sul piano della compilazione, in particolare, nel modello INTRA 1-bis, si rende necessario specificare nella colonna 5 “natura della transazione” il codice “4 – operazione in vista di una lavorazione per contro terzi” e nella colonna 9 il valore statistico pari al valore della merce prima della lavorazione.

Analogamente, nel modello INTRA-2 bis occorre indicare nella colonna 6 “natura della transazione” il codice “5 – operazione successiva a una lavorazione per contro terzi” e nella colonna 10 il valore statistico dei beni lavorati, in questo caso, corrispondente all’importo complessivo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto dei medesimi e quindi al valore dei beni inviati al prestatore aumentato dall’importo dovuto per il servizio ricevuto.

La Procedura Pratica n. 50 del 15 ottobre 2021 analizza nel dettaglio la modalità di compilazione del modello.