L’eventuale omissione è regolarizzabile con dichiarazione integrativa e sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista per la dichiarazione inesatta

Di Luca FORNERO

Con la risoluzione n. 58 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, fruendo dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020, non hanno versato il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”) dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020. Ciò, al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato e/o de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM n. 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Nello stesso senso si era già pronunciata la circ. n. 25/2020 (§ 1.1.4), precisando in tale sede che il rigo IS201 andava compilato indicando:
– nella casella “Tipo aiuto”, il codice “1”, in quanto l’incentivo è stato istituito da una norma statale;
– nella colonna 1 “Codice aiuto”, il codice “999”, in quanto l’aiuto di Stato non era previsto in modo esplicito nella tabella allegata alle istruzioni del modello IRAP 2020 (diversamente da quelle al modello IRAP 2021);
– nella colonna 3 “Quadro”, il codice “IR”, posto che il saldo IRAP 2019 “figurativo” era indicato nel quadro IR del modello IRAP 2020;
– nella colonna 4 “Tipo norma”, il numero “1”, in quanto la norma di riferimento è un DL;
– nella colonna 5 “Anno”, il “2020”;
– nella colonna 6 “Numero”, “34”, essendo questo il numero del DL che ha concesso il beneficio;
– nella colonna 7 “Articolo”, “24”, essendo questo il numero dell’articolo del citato DL che ha previsto l’agevolazione;
– nella colonna 13 “Dimensione impresa”, il codice relativo alla dimensione dell’impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (nel nostro caso, per ipotesi, “2”);
– nella colonna 26 “Tipologia costi”, il codice “20”, ossia costi non individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari;
– nella colonna 29 “Importo aiuto spettante”, l’ammontare del saldo IRAP 2019 escluso dal pagamento.

La risoluzione n. 58/2021 chiarisce che l’omessa compilazione del prospetto è sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.