Devono contenere, tra l’altro, i risultati delle procedure svolte e gli elementi probativi acquisiti

Di Stefano DE ROSA

Il principio di revisione ISA Italia 230 richiede che la documentazione della revisione legale sia sufficiente a consentire ad un a esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere:
– la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
– i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
– gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte a riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

Come sottolineato nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (aprile 2018), le carte di lavoro (che devono comprendere tutti i documenti predisposti dal team di revisione e quelli ottenuti dal cliente, esaminati nel corso dello svolgimento dell’incarico) sono innanzitutto utili per permettere lo svolgimento del riesame della qualità e delle ispezioni in conformità al principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia 1).

In particolare, le stesse devono comprovare il lavoro svolto con riferimento:
– alla verifica preliminare dell’indipendenza e dell’obiettività e dei requisiti di accettazione o mantenimento dell’incarico;
– alla pianificazione, allo svolgimento e alla supervisione del lavoro;
– alle conclusioni raggiunte a sostegno del giudizio professionale.

Come accennato, il set di informazioni può comprendere anche le carte di lavoro predisposte dal personale di riferimento del cliente il cui bilancio è sottoposto a revisione, ponendo, tuttavia, la necessaria attenzione ai seguenti aspetti:
– i documenti devono essere correttamente predisposti, possibilmente, con indicazioni dello stesso revisore;
– i documenti devono essere identificati come Carta Preparata dal Cliente (CPC);
– il revisore deve riportare distintamente le proprie verifiche sul contenuto di tali working papers.

Con riferimento alla forma della documentazione, le carte possono includere documenti quali memorandum, prospetti, lettere, dichiarazioni, tabulati e check list. Inoltre, è opportuno che le stesse, datate e firmate dal team di revisione che ha svolto le verifiche, contengano le seguenti informazioni:
– numerazione;
– data e firma del riesame da parte del membro del team di revisione con maggior esperienza;
– riferimenti (c.d. reference) ad altre carte di lavoro in cui sono contenuti ulteriori dettagli e/o elementi esplicativi;
– simboli (c.d. tick-mark) che spiegano la natura della verifica svolta sui singoli importi.

Le carte di lavoro così formalizzate vengono poi organizzate, preferibilmente con l’utilizzo di un software (che oltre a facilitarne la gestione e la conservazione, agevola la condivisione tra i vari membri del team, ad esempio nell’ambito di un collegio sindacale incaricato della revisione), distinguendo le carte ad uso pluriennale da quelle ad uso ricorrente annuale. La prima tipologia comprende documenti utilizzabili per più di un esercizio (quali lo statuto della società e i principali contratti con i clienti), che devono essere comunque aggiornati con le eventuali nuove informazioni aventi sempre rilevanza pluriennale.

Le carte a uso ricorrente annuale si riferiscono alla revisione contabile annuale del bilancio d’esercizio e sono distinte in due archivi:
– archivio generale (che include tutte le carte di lavoro a valenza annuale riferibili alla società revisionata nel suo complesso, quali la relazione di revisione e la lettera di attestazione);
– archivio corrente (che contiene tutte le carte di lavoro che si riferiscono alle singole poste di bilancio).