Dal Governo arrivano le prime FAQ sull’estensione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

Di Giada GIANOLA

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 settembre 2021 n. 127, con cui è stato introdotto l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass per poter accedere al luogo di lavoro dal prossimo 15 ottobre e fino a fine anno (si veda “Sul green pass controlli e sanzioni per i dipendenti” del 27 settembre 2021), il Governo ha aggiornato le FAQ in materia presenti sul proprio sito internet alla sezione “Certificazione verde COVID-19 – Green pass”.

Interessante risulta, in primo luogo, la precisazione in materia di lavoro agile: viene chiarito che chi svolge l’attività lavorativa “sempre in smart working” non è obbligato a possedere il green pass, ciò in quanto tale certificazione è richiesta ai lavoratori esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro. Il testo della legge è, del resto, chiaro, in quanto la norma impone il predetto obbligo a chiunque svolga un’attività lavorativa “ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. In ogni caso, l’utilizzo dello smart working non può costituire un espediente per eludere l’obbligo di green pass, mentre, dall’altro lato, chi accede in azienda con il green pass è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza, e quindi anche al mantenimento del distanziamento sociale.

Non hanno l’obbligo di green pass né i clienti dei tassisti né gli idraulici, gli elettricisti o gli altri tecnici che si rechino presso l’abitazione di privati per svolgere la propria attività: in questo caso, infatti, si tratta di soggetti che richiedono e ricevono un servizio, e non di datori di lavoro, cui invece la legge impone precisi obblighi di verifica nei confronti dei lavoratori, sia subordinati sia autonomi, che intendano accedere al luogo di lavoro. Resta ferma tuttavia, come precisato dalle FAQ, la facoltà dei clienti di chiedere l’esibizione del green pass.

Si ribadisce che il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato, al pari dei lavoratori dipendenti, dai soggetti previsti dal DL 127/2021, mentre il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda stessa.

Devono inoltre possedere ed esibire, su richiesta, il green pass anche i lavoratori domestici, e dunque colf e badanti, in quanto in questo caso si è in presenza di un rapporto lavorativo a tutti gli effetti, con conseguente obbligo di controllo del green pass in capo ai datori di lavoro privati.

Un ulteriore chiarimento riguarda le conseguenze cui i datori di lavoro che eseguano i controlli a campione possono andare incontro nel caso in cui da un accertamento delle Autorità emerga la presenza in azienda di lavoratori senza green pass. In tal caso, specificano le FAQ, tali datori non saranno sanzionabili, a condizione, però, che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.

A tal proposito si precisa che ai sensi del comma 9 del nuovo art. 9-septies del DL 52/2021, i datori potranno incorrere in una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro nel caso in cui non adempiano agli obblighi di verifica imposti dal comma 4 o non adottino le misure organizzative per eseguire le verifiche nel termine del 15 ottobre o non individuino i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di green pass e per la violazione di cui al comma 8.

Al momento per i datori privati non sono previste piattaforme per i controlli analoghe a quelle della Pubblica Amministrazione, ma, precisa il Governo, se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico.