Dal prossimo 15 ottobre possibile modificare i dati proposti dall’Agenzia per il terzo trimestre

Di Luca BILANCINI

Giovedì 30 settembre scadrà il termine per procedere al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data saranno chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno siano risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e abbiano deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria, del 31 maggio (come consentito dall’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014).

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta per il secondo trimestre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 (per il primo, terzo e quarto trimestre vanno utilizzati, rispettivamente, i codici 2521, 2523 e 2524).
I contribuenti possono ottenere visualizzazione dei versamenti effettuati per i singoli trimestri, scaricando altresì le relative ricevute di versamento.

Occorre, infine, sottolineare come, ai sensi dell’art. 12-novies del DL 30 aprile 2019 n. 34, in caso di “ritardato, omesso o insufficiente versamento”, l’Agenzia invierà una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto passivo (presente nell’elenco INI-PEC), contenente:
– l’ammontare dell’imposta,
– l’importo della sanzione dovuta ex art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ridotta ad un terzo,
– gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Sempre secondo quanto previsto dalla norma citata, “se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo”.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le e-fatture che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:
– la somma degli importi delle operazioni documentate supera il valore di 77,47 euro;
– è stato valorizzato uno dei codici N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di presentazione di dichiarazione di intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) e N4 (operazioni esenti);
– non sono state riportate le specifiche codifiche di esclusione dall’imposta di bollo.

Come sottolineato dall’Agenzia nelle specifiche tecniche allegate al provv. n. 34958/2021, la presenza, all’interno della fattura, di operazioni soggette ad IVA non esclude che, per altre, contenute nello stesso documento, l’imposta di bollo sia dovuta.

Occorre evidenziare come l’elenco B non sia esclusivamente soggetto a modifiche consistenti nella selezione di documenti che non realizzano i requisiti per l’applicazione del tributo, ma debba essere anche utilizzato per indicare fatture, non “intercettate” dall’Agenzia delle Entrate, per le quali l’imposta risulti dovuta. Un caso particolarmente significativo, in tal senso, è quello concernente gli importi richiesti a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, esclusi da IVA ex art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72.

Dette somme, benché di ammontare superiore a 77,47 euro, essendo caratterizzate dal codice natura N1, non dovrebbero essere incluse automaticamente nell’elenco B. Toccherà al contribuente, dunque, l’onere di valutare se sussista o meno il requisito per l’assoggettamento al tributo. Sulla questione è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto, nella specie, applicabile l’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, ex art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, salvo che gli importi non si riferiscano a tributi dovuti dal cliente (imposte, tasse, concessioni governative et similia), dal momento che in quest’ultimo caso potrà trovare applicazione l’esenzione prevista dall’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 luglio 2021 n. 491).