La qualifica di soggetti titolari di reddito d’impresa consente l’accesso alle agevolazioni

Di Pamela ALBERTI

Le società tra professionisti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui alla L. 178/2020 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 600 pubblicata ieri, 16 settembre.

Il dubbio era sorto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 17 marzo 2021 n. 7407 avente a oggetto la qualificazione della natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti, qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell’effettiva organizzazione del lavoro (si veda “La natura del reddito della STP dipende dall’attività svolta in concreto” del 18 marzo 2021).

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 600 di ieri, ha affermato che per le società tra professionisti di cui all’art. 10 comma 3 della L. 183/2011 trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2018).

Alla luce di tale qualificazione come soggetti titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia ha affermato che le società tra professionisti possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, sia del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015.
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, infatti, i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.

In merito al credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021, ha infatti già precisato che “Si collocano, altresì, nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «ordinari» (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021)”.

In tale circolare è stato ribadito che la “società tra avvocati” costituita ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 2 febbraio 2001 n. 96, realizza reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal codice civile (cfr. ris. 28 maggio 2003 n. 118).

Con riferimento alla cumulabilità delle suddette misure agevolative, nella risposta n. 600/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento interpretativo espresso sull’analogo credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta del 16 settembre 2020 n. 360, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (si veda “Bonus investimenti in beni strumentali e bonus Mezzogiorno cumulabili” del 17 settembre 2020).

In merito al trattamento fiscale del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015, la risposta a interpello rimanda a quanto già chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2016, nella quale è stato affermato che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito in questione è da considerarsi rilevante ai fini fiscali.