La DRE Piemonte accoglie l’istanza di interpello di una società immobiliare in perdita nel quinquennio 2015-2019

Di Riccardo BORGNINO e Andrea DE LUCA

Le società che non possono fare valere alcuna causa di esclusione o di disapplicazione della normativa delle società in perdita sistematica possono presentare interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di evitare le conseguenze penalizzanti di tale disciplina e di poter, quindi, mantenere gli ordinari criteri di determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Per quanto riguarda le società in perdita sistematica le stesse assumono lo status di società di comodo se lo stato di perdita si protrae per un intero quinquennio o se, nello stesso arco temporale, la società presenta quattro periodi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo.

Sulla materia, la Direzione Regionale del Piemonte ha fornito l’interessante risposta n. 901-637/2021 (inedita) ad un’istanza di interpello presentata nel mese di aprile 2021, da parte di una società che svolge l’attività di costruzione di edifici da destinare alla commercializzazione.

La società nell’ambito dell’istanza di interpello presentata ha fatto presente:
– di essere una società di costruzioni avente codice ATECO 412000 e di svolgere, in proprio e per mezzo di società partecipate, l’attività di valorizzazione e costruzione (con espressa esclusione del conto terzi) di edifici di civile abitazione e non, da destinare alla successiva commercializzazione a terzi;
– che, per le ragioni indipendenti dalla propria volontà, la società ha conseguito per il quinquennio 2015-2019 perdite fiscali e, non sussistendo cause di esclusione e/o disapplicazione, con decorrenza dall’esercizio 2020 sarebbe soggetta all’applicazione delle disposizioni antielusive previste per le società con perdite sistemiche (art. 2 comma 36-decies e ss. del DL 138/2011);
– di essere per contro una società operativa ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, in quanto esercita da anni in proprio, e per il tramite delle società partecipate, un’attività economica effettiva in un contesto economico che negli anni è profondamente mutato, con particolare penalizzazione con gli operatori del settore economico immobiliare con iniziative edilizie iniziate nel passato e che proseguono nel presente, a fronte di un contesto settoriale caratterizzato da volumi e soprattutto da prezzi in fase calante.

In particolare, la società istante ha descritto in dettaglio le caratteristiche della propria organizzazione ed i principali elementi caratteristici della stessa, la situazione dei cantieri in essere, quelli di prossima attuazione, l’attività svolta dalle società partecipate, che operano tutte nello stesso settore ed ha inoltre fornito una dettagliata esposizione dell’andamento del settore immobiliare negli ultimi anni con particolare riferimento a quello di Torino e provincia, area geografica di riferimento per la propria attività, delle distorsioni introdotte dalla recenti normative che agevolano la cessione di immobili usati e la ristrutturazione degli stessi a scapito dell’acquisto di nuovi e delle difficoltà incontrate con il settore bancario.

La società ha successivamente fornito alla DRE, a titolo di integrazione spontanea della documentazione presentata, copia dei bilanci degli anni interessati dal periodo di osservazione e delle schede contabili per evidenziare in dettaglio la composizione dei principali costi aziendali caratteristici (acquisto materie prime, consulenze, assicurazioni, IMU ed altre imposte, personale, spese condominiali e costi manutentivi).

A fronte delle argomentazioni sopra esposte la DRE ha ammesso la disapplicazione della normativa sulle società in perdita sistematica per il periodo 2020, avuto riguardo al periodo di osservazione 2015-2019.
Pur se non espressamente esplicitato nella risposta della DRE, l’accoglimento dell’istanza sembra essere determinato, da un lato, dalla più generale questione legata allo svolgimento di un’attività economica effettiva (nella specie, dell’attività immobiliare), dall’altro, da una questione più contingente, legata alla circostanza che l’attività svolta, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere profittevole per via delle particolari condizioni di mercato.