In presenza di interventi di miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, può «trainare» anche gli altri interventi di efficienza energetica

Di Stefano SPINA

L’art. 119 comma 4 del DL 34/2020 prevede espressamente che la detrazione maggiorata del 110% spetti anche per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico individuati dall’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013.
Tra di essi, al comma 1-septies, vi è l’acquisto di unità, abitative e non, in edifici interamente ricostruiti purché ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519.

La norma richiede che i fabbricati siano stati oggetto di demolizione e ricostruzione le cui procedure autorizzative, anche con variazione volumetrica o di sagoma ove ciò sia previsto dalle norme urbanistiche, siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017. La cessione dell’immobile deve avvenire da parte dell’impresa che ha effettuato la ricostruzione nei 30 mesi dalla data di fine lavori dell’intero fabbricato e la detrazione può essere fruita dall’acquirente a partire dall’anno in cui tali lavori sono terminati.

In questo caso l’asseverazione del professionista di cui all’art. 3 del DM 58/2017 attestante la riduzione dell’efficacia di rischio può essere depositata entro la data del rogito notarile.
La detrazione è calcolata sul prezzo, comprensivo di IVA, indicato nell’atto di trasferimento e spetta entro un massimale di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensiva delle pertinenze anche se accatastate separatamente.

Il beneficio, con l’aliquota ordinaria del 75%/85% a seconda che il rischio sismico si riduca di una o due classi ed indipendentemente dal fatto che l’immobile sia abitativo o produttivo, spetta sia ai privati che agli imprenditori purché il rogito di trasferimento sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Viceversa, nel caso in cui sussistano le condizioni per fruire del superbonus (ad esempio l’acquisto riguarda una unità abitativa ed il beneficiario è una persona fisica al di fuori dell’attività imprenditoriale) la detrazione spetta nella misura maggiorata del 110% a condizione che il rogito di trasferimento, ferme restando le altre condizioni sopra indicate, sia stipulato entro il 30 giugno 2022. In ogni caso, stante il rinvio del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 agli “interventi di cui al comma 1 quater”, occorre l’asseverazione della riduzione di almeno una classe di rischio sismico.

La detrazione “superbonus”, secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 16 giugno 2021 n. 410 (si veda “Se sussistono i requisiti, sismabonus solo in versione superbonus” del 20 luglio 2021) rappresenta, per il beneficiario, una scelta obbligata non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere la detrazione ordinaria.

In assenza di indicazioni contrarie si è sempre ritenuto che il “superbonus acquisti” potesse essere considerato un intervento “trainante” e come tale “trascinare”, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 119 DL 34/2020, anche l’installazione di pannelli fotovoltaici alla rete elettrica e dei sistemi di accumulo dell’energia integrati negli impianti stessi.

L’Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti –, con la risposta a interpello n. 956-1358/2021 in rettifica della risposta fornita all’interpello n. 956-2514/2020, analizza la possibilità, in presenza di “super sismabonus acquisti”, di fruire anche della detrazione sugli altri interventi trainati riferiti a quelli di efficienza energetica, di cui all’art. 119 comma 2 del DL 34/2020, e di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 119 comma 8 del DL 34/2020, ove l’immobile compravenduto sia stato anche oggetto di riqualificazione energetica con il miglioramento di almeno due classi.

Al riguardo la risposta dell’Agenzia è positiva a nulla rilevando, a questo punto, quale sia l’intervento “trainante” oggetto di detrazione.
Rimane tuttavia ferma la condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente a quelli trainanti e quindi le spese devono essere sostenute nell’intervallo temporale tra la data di inizio e di fine lavori degli interventi trainanti (in qualità di promissario acquirente nel caso di specie).

Tale interpretazione, nella speranza che venga inserita in un futuro documento di prassi, deve essere accolta favorevolmente in quanto fa esclusivamente riferimento al dato oggettivo, ovvero alla riqualificazione energetica dell’immobile, a nulla rilevando il fatto che la spesa per tale intervento sia stata sostenuta dall’impresa di costruzioni e non dal beneficiario della detrazione stessa.

Tali tematiche saranno approfondite nel percorso specialistico “Le detrazioni per gli interventi «edilizi» e il Superbonus 110%” in programma a partire dal 15 ottobre.