L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’importante principio giurisprudenziale in una risposta pubblicata ieri

Di Emanuele GRECO

Con l’importante risposta a interpello n. 584 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA in capo a un soggetto passivo che ha effettuato acquisti propedeutici all’esercizio di un’attività alberghiera che, per ragioni contingenti, non è poi stata avviata.
L’Amministrazione finanziaria si esprime, in via ufficiale, per la prima volta esplicitamente sulla spettanza del diritto alla detrazione anche in assenza di operazioni attive realizzate (ma solamente progettate).

La risposta si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 3 ottobre 2018 n. 23994), la quale già ha affermato che, ai fini della detrazione dell’IVA, devono essere considerate anche le operazioni di natura meramente preparatoria, necessarie a consentire l’avvio dell’attività economica del soggetto passivo, indipendentemente dall’effettivo successivo svolgimento dell’attività stessa.

È onere, tuttavia, del soggetto passivo dimostrare l’effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’impiego (cfr. Cass. 16 luglio 2020 n. 15239).

Il principio è stato anche delineato dalla giurisprudenza comunitaria, richiamata dall’istante, secondo cui “il diritto a detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà” (Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2018, causa C-249/17).

Il caso esaminato nella risposta a interpello di ieri concerne una società che, in qualità di conduttore, ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile a uso alberghiero, sostenendo i costi di ristrutturazione dell’edificio stesso (in quanto riaddebitati, con applicazione dell’IVA, dal locatore).
Il contratto con la società proprietaria dell’immobile, tuttavia, è risolto due anni dopo la stipula, a causa del mancato rispetto del termine di consegna del bene da parte della società proprietaria.
Di conseguenza, la prospettata attività alberghiera non può essere avviata e la società conduttrice, non avendo mai realizzato operazioni attive ai fini IVA, si interroga in merito alla detraibilità dell’imposta e alla conseguente possibilità di chiedere a rimborso il credito IVA maturato.

Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate si esprime nel senso di riconoscere la detraibilità dell’imposta assolta, in ragione del disposto dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, per cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”.
In base agli insegnamenti della C.M. n. 328/97, il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”.

Illustrando ulteriormente quanto affermato nella C.M. n. 328/97, la risposta a interpello n. 584 di ieri precisa che il soggetto passivo “non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione”.

I principi sin qui descritti trovano un limite nella verifica, da operare caso per caso, che la natura dei beni e dei servizi acquistati sia coerente rispetto all’attività effettivamente esercitata (o delineata) dal soggetto passivo.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria conclude, in linea generale, per la spettanza del diritto alla detrazione (e, al ricorrere dei presupposti del diritto al rimborso) dell’IVA assolta sugli acquisti propedeutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera e delle conseguenti operazioni attive soggette a IVA.
Resta ferma la necessità di una valutazione analitica delle circostanze di fatto, non ammissibile in sede di risposta a interpello, mediante la quale verificare, tra l’altro, l’assenza di abusi della disciplina della detrazione IVA (si veda Cass. 24 marzo 2020 n. 7488).

Il significato della risposta resa ieri dall’Agenzia delle Entrate si riflette, con evidenza, anche nel contesto economico recente. Per quanto riguarda in particolare l’anno 2020, non sono infrequenti i casi di attività economiche che avrebbero dovuto essere intraprese e che, per le circostanze derivanti dall’imprevedibile emergenza sanitaria, non hanno potuto essere avviate.
Anche a essi possono considerarsi applicabili i principi affermati ieri dall’Amministrazione finanziaria in punto di detrazione dell’IVA, a fronte di acquisti propedeutici all’attività già sostenuti e in assenza di operazioni attive effettuate.