Precompilata la percentuale di detrazione per i soggetti con pro rata

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi, che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestrale per opzione, le bozze dei registri IVA precompilati con i dati riferiti al terzo trimestre 2021 al momento disponibili. Tali operatori, che la stessa Agenzia quantifica in circa 2 milioni (cfr. comunicato stampa 13 settembre 2021), possono, quindi, prendere visione delle nuove funzionalità del portale ed eventualmente iniziare la procedura di integrazione o modifica dei documenti precompilati.

L’area è attualmente divisa in due sezioni: “Profilo soggetto IVA” e “Registri iva mensili”. Da metà ottobre 2021, come si legge nel comunicato stampa pubblicato ieri, sarà presente anche un box relativo alle liquidazioni IVA precompilate, mentre, dal 2023, si aggiungerà l’ulteriore sezione dedicata alla dichiarazione annuale IVA.

Il profilo dell’operatore riporta la situazione del soggetto passivo IVA (“Soggetto che rientra nella platea” o “Soggetto che presenta cause di esclusione dalla platea”) e la percentuale di detrazione dell’imposta sugli acquisti, indicata in modo automatico dall’Agenzia delle Entrate in base all’attività svolta.

Come previsto dal provvedimento n. 183994/2021, l’Amministrazione finanziaria individua i destinatari delle bozze dei documenti precompilati sulla base delle informazioni in proprio possesso alla data del 30 giugno 2021 (“trimestrali per opzione”). Il soggetto che non sia più in possesso dei requisiti per rientrare nella platea dei beneficiari del servizio potrà aggiornare la sua posizione avvalendosi dell’apposita funzionalità. Può, inoltre, essere segnalata la presenza dei requisiti per l’accesso al programma di assistenza on line, nel caso in cui non siano stati individuati dall’Agenzia.

Quanto alla detraibilità soggettiva, viene automaticamente riportato un valore pari al 100%, salvo che l’operatore IVA non abbia applicato il pro rata ex art. 19-bis del DPR 633/72; in tale circostanza, infatti, viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell’anno precedente o del secondo anno precedente, se questa è l’unica informazione disponibile alla data di elaborazione dei registri. È comunque possibile modificare il dato laddove non corrisponda alla percentuale effettiva.
L’attuale ulteriore sezione dell’area contiene le bozze dei registri IVA, che possono essere visualizzati, integrati o convalidati dall’operatore; essi sono suddivisi per mese e alimentati “in via continuativa” con i dati delle e-fatture transitate via SdI e con quelli delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

Con riferimento al registro IVA delle vendite, va segnalata una recente risposta a Faq (presente nella sezione assistenza del portale “Fatture e Corrispettivi”), relativa alle note di debito emesse al fine di esercitare il diritto a rivalersi dell’IVA relativa ad accertamenti ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72. Sul punto l’Agenzia chiarisce che tali documenti verranno proposti nel registro IVA delle fatture emesse del cedente o prestatore, il quale potrà, tuttavia, eliminare il relativo importo dai campi della liquidazione periodica. Dal canto suo, il cessionario/committente dovrà posticiparne l’annotazione nel registro IVA acquisti relativo al mese in cui avverrà il pagamento, attraverso la specifica funzionalità prevista dall’applicativo.

Sempre con riferimento al registro IVA delle vendite, l’Agenzia delle Entrate, nelle citate Faq, ha fatto osservare che nell’ipotesi in cui un soggetto emetta una fattura elettronica mediante SdI relativamente a una cessione di beni verso un operatore non residente e, pur essendone esonerato, compili anche l’esterometro, detta operazione potrebbe essere oggetto di doppia annotazione. In tal caso il soggetto passivo “dovrà cancellare dal registro l’annotazione che riporta nel campo «Invio» il valore «Comunicazione transfrontaliera precompilata»”.

Per quanto concerne il registro IVA degli acquisti è presente, fra l’altro, la sezione “Modifica ulteriori dati” nella quale è possibile inserire la percentuale di detraibilità effettiva, e la distinzione della classificazione del bene per singola fattura.

Oltre alle tipologie proprie del rigo VF27 del modello IVA (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni per la rivendita o per la produzione di beni e servizi, altre tipologie di beni), è presente la casella “Importo beni non inerenti l’attività”. L’Agenzia delle Entrate fa sapere, in una delle risposte alle Faq presenti nella sezione di assistenza on line del portale “Fatture e Corrispettivi”, che il suddetto campo è dedicato agli acquisti per i quali è stata indicata una detraibilità pari a zero, in quanto estranei all’attività esercitata dal soggetto passivo.

Sempre nelle Faq, dedicate ai registri precompilati, viene precisato, infine, che le e-fatture ricevute nei mesi precedenti (o di cui si è presa visione), e non annotate, possono essere oggetto di integrazione nei registri IVA in lavorazione, utilizzando il pulsante “Inserisci nuovo documento” e indicando il corrispondente identificativo SdI.