Servono i dati delle dichiarazioni dei redditi per determinare la percentuale

Di Pamela ALBERTI

Con riferimento al contributo a fondo perduto “perequativo”, previsto dall’art. 1, commi da 16 a 27, del DL 25 maggio 2021 n. 73, il decreto attuativo sarà emanato soltanto in seguito al 30 settembre 2021. Lo ha chiarito la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-06619, resa l’8 settembre in Commissione Finanze alla Camera, a fronte della richiesta su “quali siano i tempi per l’emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)”.

Il contributo a fondo perduto è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d’impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta 2019.
I commi 19 e 20 dell’art. 1 del DL 73/2021 demandano a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze l’individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d’esercizio per l’accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.

L’accesso al contributo, si ricorda, è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa del 6 settembre 2021 n. 172, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze (si veda “Modelli REDDITI 2021 entro il 30 settembre per il contributo «perequativo»” del 7 settembre 2021).

Alla luce di quanto esposto, nella risposta viene affermato che decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell’ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all’art. 1, commi 25 e 25-bis del decreto Sostegni bis.

Nella risposta a interrogazione parlamentare si precisa, infine, che il “risultato economico d’esercizio” richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 n. 227357 (si veda “Definiti i campi dei modelli REDDITI per il contributo «perequativo»” del 6 settembre 2021)