È obbligatorio trasmetterlo telematicamente all’ENEA in allegato all’asseverazione superbonus

Di Enrico ZANETTI

Per poter procedere alla verifica della congruità dei prezzi, è necessario predisporre il “computo metrico” dei lavori. Nel caso degli interventi di efficienza energetica agevolati con superbonus al 110% ex art. 119 del DL 34/2020, il “computo metrico” deve anche essere trasmesso all’ENEA in allegato alla “asseverazione superbonus – efficienza energetica”. Nel caso degli altri interventi, il computo metrico deve invece essere soltanto conservato dal beneficiario per essere esibito a fronte di eventuali richieste da parte delle competenti autorità di controllo.

Con il “computo metrico”, il tecnico abilitato ricostruisce ed evidenzia i costi per l’intervento, potendo così raffrontarli con i prezzari regionali o i prezzari “DEI”, di cui al punto 13 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, per verificare che si attestino su valori non superiori a quelli rinvenibili dai citati prezziari.

Nella “Nota di chiarimento sul computo metrico”, aggiornata al 18 febbraio 2021 (slide 6), l’ENEA sottolinea che “è fondamentale ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi”.
Nella medesima “Nota di chiarimento” l’ENEA sottolinea altresì che “si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI)”.

Stessa impostazione, sul parallelo versante degli interventi di miglioramento sismico, si rinviene nella prassi ufficiale della Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso collegate, la quale sottolinea che “il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi” (Linee guida Consiglio superiore dei lavori pubblici 16 marzo 2021 n. 2821, risposta n. 1).

Anche in presenza di lavori articolati che comprendono interventi agevolabili ai sensi di differenti detrazioni “edilizie”, il “computo metrico” deve essere unico e contenere:
– le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
– le voci relative ai costi reali degli interventi sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio;
– le spese professionali per la realizzazione dell’intervento;
– le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Per ciascuna voce occorre specificare quale sia il prezziario preso a riferimento ai fini della verifica di congruità, tenendo presente che, per quanto concerne le spese per prestazioni professionali, la soglia di congruità è data dai corrispondenti valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.
La “Nota di chiarimento sul computo metrico” dell’ENEA, aggiornata al 18 febbraio 2021 (slide 7), “consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee”.

Nel caso di lavori articolati che comprendono più interventi, è evidente la necessità di suddividere “per lavori e voci omogenee” quei costi che sono riferibili a tutte o comunque a una pluralità di interventi.
A tale proposito, le Linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici 16 marzo 2021 n. 2821 (risposta n. 2) hanno ad esempio chiarito che “gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento; nel caso di appartenenza alla stessa categoria di opere (edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche) gli onorari corrispondenti potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi”.

In caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in relazione a stati di avanzamento dei lavori, il “computo metrico” è essenziale, qualora si tratti di interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche al fine di poter verificare se sussiste la condizione della percentuale di completamento minima del 30% di cui al comma 1-bis dell’art. 121.

A tale proposito, giova evidenziare che, essendo obbligatorio trasmettere telematicamente il “computo metrico” all’ENEA in allegato alla “asseverazione superbonus – efficienza energetica”, la “Nota di chiarimento sul computo metrico” dell’ENEA, aggiornata al 18 febbraio 2021 (slide 7 e 10) ha chiarito che, anche in sede di SAL il “computo metrico” che deve essere trasmesso rimane quello “globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto di asseverazione”.

In questo caso, la verifica del rispetto della condizione della percentuale di completamento minima del 30%, riferibile al singolo SAL, si ottiene mettendo a raffronto “il costo totale previsto per la realizzazione dell’intervento, giustificato attraverso il computo metrico e che deve corrispondere all’importo delle fatture a fine lavori” e “il costo per la realizzazione degli interventi fino a quel momento sostenuto e corrispondente alle fatture emesse”.