Entro il 24 settembre 2021 deve essere emanato il decreto sulla piattaforma telematica e sull’elenco degli esperti

Di Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Il DL 118/2021 ha introdotto diversi strumenti di supporto al risanamento delle imprese, la cui entrata in vigore, tuttavia, non è uniforme né del tutto chiara.
L’entrata in vigore complessiva del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (CCII) è rinviata al 16 maggio 2022 (ab origine prevista il 15 agosto 2020 e poi il 1° settembre 2021) anche al fine di consentire il recepimento della direttiva Ue n. 1023/2019 (entro il 17 luglio 2022).

Sono inoltre differiti al 31 dicembre 2023 gli strumenti di allerta e composizione assistita, di cui agli artt. 12-25 del DLgs. 14/2019. Ne deriva che, in base all’attuale quadro normativo, l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati decorrerà, per l’Agenzia delle Entrate, dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al 1° trimestre 2024 (secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del CCII), mentre per l’INPS e per l’agente della riscossione il termine di segnalazione resta ancora da chiarire, decorrendo – stando alla formulazione attuale dell’art. 15 del DLgs. 14/2019 – dal 2023 (anno successivo all’entrata in vigore del CCII).

È già operativa la disposizione transitoria di cui all’art. 27 del DL 118/2021, che identifica nel 15 novembre, in primo luogo, l’entrata in vigore della nuova procedura di composizione negoziata (artt. 24-17 del DL 118/2021) e la disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19 DL 118/2021), strettamente connessa alla prima.

Anche il limite di accesso alla composizione negoziata (in pendenza di domanda di concordato anche con riserva o di omologazione dell’ADR), di cui al comma 2 dell’art. 23, sebbene già in vigore, non sarà, in concreto, operativo fino al 15 novembre 2021.

Sempre da tale data entrerà in vigore la disciplina sulla nomina dell’esperto (art. 3 commi 6-9), mentre è già operativa la disciplina (art. 3 commi 1- 5) che istituisce la piattaforma telematica nazionale e prevede la formazione dell’elenco degli esperti presso la CCIAA. Senonché, viene rimesso ad un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia – da emanare entro il 24 settembre 2021 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 118/2021) – il compito di definire: per quanto attiene la piattaforma, il contenuto, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento, le modalità di esecuzione, il modello di istanza per la nomina dell’esperto; per l’elenco degli esperti, invece, i requisiti formativi per l’iscrizione.

Dubbia l’applicabilità della modifica dell’art. 182-bis comma 4 del RD 267/42 (termine di 90 giorni per i creditori pubblici entro cui aderire) ai procedimenti pendenti al 25 agosto 2021 e lo stesso dicasi per la modifica in tema di cram down all’art. 180 comma 4 del RD 267/42 (sostituzione del riferimento alla mancanza di “voto” con la mancanza di “adesione”) anche se, in questo caso, la norma pare avere un’efficacia interpretativa, cosa che potrebbe avere riflessi sui procedimenti in corso.

Le ulteriori modifiche al RD 267/42, che anticipano alcuni istituti del DLgs. 14/2019, invece, trovano applicazione ai ricorsi per concordato (art. 161 del RD 267/42), ai procedimenti per l’omologazione degli accordi e alle comunicazioni di convenzione di moratoria successivi al 25 agosto 2021 e precisamente:
– legittimazione al pagamento delle retribuzioni per mensilità antecedenti al deposito della domanda (di concordato e ADR) ai lavoratori di cui è prevista la continuazione, nonché il rimborso alla scadenza delle rate di mutuo con garanzia reale su beni dell’impresa (art. 182-quinquies);
– introduzione degli ADR ad efficacia estesa ed agevolati e della convenzione di moratoria, nonché la disciplina di estensione degli effetti degli ADR ai coobbligati e soci illimitatamente responsabili (artt. 182-septies –182-decies).

Per i piani di concordato in continuità presentati dopo il 25 agosto 2021, inoltre, è esteso a 2 anni dall’omologazione il termine di moratoria ex art. 186-bis comma 2 lett. c) del RD 267/42.
Dal 25 agosto al 31 dicembre 2021, il termine per la domanda di concordato in bianco è compreso fra 60 e 120 giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

È già operativa la modifica all’art. 9 comma 5-bis del DL 23/2020, che consente al debitore, il quale entro il 31 dicembre 2022 abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161 comma 6 o all’art. 182-bis comma 7 del RD 267/42, di rinunciare alla domanda entro i suddetti termini, dichiarando di avere predisposto un piano ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 pubblicato nel Registro delle imprese e depositando la documentazione della pubblicazione.

Si ricorda, inoltre, che sono improcedibili, fino al 31 dicembre 2021, i ricorsi per la risoluzione del concordato e quelli per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che abbiano presentato domanda di concordato, ex art. 186-bis del RD 267/42, omologato dopo il 1° gennaio 2019.