Confermato l’obbligo di contabilizzare anche il puro e semplice diritto alla detrazione di imposta alla stregua di un contributo in conto impianti

Di Enrico ZANETTI

Solo qualche ritocco, rispetto alla bozza per la consultazione diramata lo scorso 25 gennaio 2021 (si veda “Per l’OIC le detrazioni edilizie si rilevano in bilancio come contributi” del 26 gennaio), nel documento definitivo diramato ieri dall’OIC sulle modalità di contabilizzazione delle detrazioni “edilizie” (detrazione IRPEF, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e superbonus) e dei riflessi derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto e cessione ex art. 121 del DL 34/2020, in alternativa allo scomputo del beneficio fiscale dall’imposta lorda sui redditi.

Il documento, raccogliendo un quesito avanzato all’OIC dall’Agenzia delle Entrate, illustra le modalità di contabilizzazione:
– del diritto alla detrazione di imposta da parte dell’impresa beneficiaria;
– del credito di imposta che sorge in capo all’impresa che applica lo sconto in fattura;
– della cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione d’imposta “originaria”;
– dell’acquisto presso terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione d’imposta “originaria”.

Viene dunque confermato uno degli aspetti più controversi, ossia l’obbligo di contabilizzare anche il puro e semplice diritto alla detrazione di imposta alla stregua di un contributo in conto impianti, secondo una delle due metodologie consentite: quella della diretta riduzione del costo dell’investimento oppure quella dell’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a Conto economico lungo l’arco di durata del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.

Se invece la detrazione sorge a fronte del sostenimento di spese relative a beni iscritti nelle rimanenze (c.d. “immobili merce”), “si applica il paragrafo 14 dell’OIC 13 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo” (documento definitivo OIC, § 12).

Resta ben inteso che il credito tributario corrispondente al diritto alla detrazione dall’imposta lorda va iscritto in bilancio “nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte” (documento definitivo OIC, § 5), ossia solo quando sussiste la ragionevole certezza che l’impresa beneficiaria produrrà nei successivi periodi di imposta redditi imponibili e conseguenti imposte lorde sul reddito “capienti” rispetto al diritto alla detrazione esercitabile.

Il valore di iscrizione del credito tributario corrispondente al diritto alla detrazione è determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, ossia attualizzando i flussi finanziari futuri di utilizzazione del beneficio.

Nel caso di esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo:
– l’impresa beneficiaria della detrazione, che opta per lo sconto, procede direttamente a rilevare “il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto” (documento definitivo OIC, § 6);
– l’impresa fornitrice che applica lo sconto rileva il credito tributario corrispondente allo sconto applicato sulla base della stima di attualizzazione dei flussi finanziari futuri di utilizzazione del credito di imposta (metodo del costo ammortizzato);

Nel caso invece di esercizio dell’opzione per la cessione (o subcessione) del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante:
– l’impresa cedente rileva tra i proventi finanziari (voce C.16.d del Conto economico) o tra gli oneri finanziari (voce C.17 del Conto economico) la differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione;
– l’impresa cessionaria rileva il credito di imposta acquisito sulla base della stima di attualizzazione dei flussi finanziari futuri di utilizzazione del credito di imposta (metodo del costo ammortizzato) e, qualora tale importo diverga dalle disponibilità liquide erogate per l’acquisizione del credito di imposta (costo nominale di acquisto del credito), rileva tale differenza “tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale” (documento definitivo OIC, § 18).

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le c.d. micro imprese, il § 20 del documento definitivo OIC conferma “la possibilità […] di non applicare il criterio del costo ammortizzato”.