Per effetto dell’annullamento il debitore accede alla rateizzazione straordinaria

Di Caterina MONTELEONE

In presenza di determinati presupposti, il contribuente può chiedere di rateizzare il pagamento del dovuto in più rate. L’art. 19 comma 1 del DPR 602/73 prevede, infatti, che a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, l’Agente della riscossione possa concedere “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Inoltre, il successivo comma 1-quinquies prevede che la dilazione possa essere aumentata fino a 120 rate mensili in caso di “accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario” e di “solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.

In presenza dei requisiti richiesti dall’art. 19 comma 1-quinquies del DPR 602/73, il contribuente può beneficiare della dilazione dei ruoli fino a 120 rate mensili, se, oltre alla “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, si possa dimostrare la temporanea difficoltà ad adempiere, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 6 novembre 2013, in relazione alla capacità di adempiere ai debiti e analizzando anche l’indice di liquidità.

Se l’Agente delle riscossione ritiene carenti i requisiti richiesti, rigetta l’istanza di dilazione decennale, emettendo un provvedimento con l’indicazione dei motivi che hanno impedito l’accoglimento della richiesta di rateazione. L’atto di diniego alla dilazione decennale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1° luglio 2010 n. 15647, 7 ottobre 2010 n. 20778 e 14 marzo 2011 n. 5928), il quale dovrà decidere la legittimità del diniego dell’istanza di rateazione.
Nel caso che stiamo analizzando egli dovrà valutare l’esistenza degli elementi addotti a dimostrazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, valutando in caso di rateazione decennale l’esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal legislatore con l’art. 3 comma 2 e 3 del DM 6 novembre 2013.

Secondo alcuna giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Milano 1° luglio 2021 n. 2961/8/21), in relazione a un diniego impugnato dal contribuente, in quanto illegittimamente emesso in presenza dei requisiti considerati idonei a concedere la dilazione straordinaria, i giudici hanno dichiarato illegittimo il diniego alla dilazione straordinaria, nonostante abbiano riconosciuto che ammettere alla dilazione è “una mera facoltà e non un dovere per l’Ente della Riscossione”.

Tuttavia, pur senza negare la discrezionalità dell’Agente della riscossione, i giudici hanno ammesso il contribuente a beneficiare della dilazione lunga, ritenendo che “le motivazioni a sostegno del diniego non paiono esaurientemente motivate e comunque improntate ad una mera valutazione discrezionale non allineata alle prescrizioni normative e regolamentari”. La discrezionalità delle valutazioni sembra quindi doversi escludere se il contribuente dimostra la difficoltà ad adempiere sulla base dei parametri indicati dal legislatore.

Tale orientamento non è univoco.
Parte della giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Milano 12 aprile 2011 n. 152/21/11) esclude che il giudice possa essere legittimato a determinare le rate del piano di ammortamento, in quanto ciò si concretizzerebbe in una indebita invasione della discrezionalità amministrativa.