Per effetto dell’annullamento il debitore accede alla rateizzazione straordinaria
In presenza di determinati presupposti, il contribuente può chiedere di rateizzare il pagamento del dovuto in più rate. L’art. 19 comma 1 del DPR 602/73 prevede, infatti, che a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, l’Agente della riscossione possa concedere “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Inoltre, il successivo comma 1-quinquies prevede che la dilazione possa essere aumentata fino a 120 rate mensili in caso di “accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario” e di “solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.
In presenza dei requisiti richiesti dall’art. 19 comma 1-quinquies del DPR 602/73, il contribuente può beneficiare della dilazione dei ruoli fino a 120 rate mensili, se, oltre alla “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, si possa dimostrare la temporanea difficoltà ad adempiere, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 6 novembre 2013, in relazione alla capacità di adempiere ai debiti e analizzando anche l’indice di liquidità.
Se l’Agente delle riscossione ritiene carenti i requisiti richiesti, rigetta l’istanza di dilazione decennale, emettendo un provvedimento con l’indicazione dei motivi che hanno impedito l’accoglimento della richiesta di rateazione. L’atto di diniego alla dilazione decennale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1° luglio 2010 n. 15647, 7 ottobre 2010 n. 20778 e 14 marzo 2011 n. 5928), il quale dovrà decidere la legittimità del diniego dell’istanza di rateazione.
Nel caso che stiamo analizzando egli dovrà valutare l’esistenza degli elementi addotti a dimostrazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, valutando in caso di rateazione decennale l’esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal legislatore con l’art. 3 comma 2 e 3 del DM 6 novembre 2013.
Secondo alcuna giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Milano 1° luglio 2021 n. 2961/8/21), in relazione a un diniego impugnato dal contribuente, in quanto illegittimamente emesso in presenza dei requisiti considerati idonei a concedere la dilazione straordinaria, i giudici hanno dichiarato illegittimo il diniego alla dilazione straordinaria, nonostante abbiano riconosciuto che ammettere alla dilazione è “una mera facoltà e non un dovere per l’Ente della Riscossione”.
Tuttavia, pur senza negare la discrezionalità dell’Agente della riscossione, i giudici hanno ammesso il contribuente a beneficiare della dilazione lunga, ritenendo che “le motivazioni a sostegno del diniego non paiono esaurientemente motivate e comunque improntate ad una mera valutazione discrezionale non allineata alle prescrizioni normative e regolamentari”. La discrezionalità delle valutazioni sembra quindi doversi escludere se il contribuente dimostra la difficoltà ad adempiere sulla base dei parametri indicati dal legislatore.
Tale orientamento non è univoco.
Parte della giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Milano 12 aprile 2011 n. 152/21/11) esclude che il giudice possa essere legittimato a determinare le rate del piano di ammortamento, in quanto ciò si concretizzerebbe in una indebita invasione della discrezionalità amministrativa.