Situazione di fatto parificata a quella delle persone fisiche con residenza italiana, fatto salvo il caso dei mutui prima casa

Di Gianluca ODETTO

Nella dichiarazione italiana presentata dai non residenti occorre prestare qualche attenzione supplementare alla corretta indicazione degli oneri deducibili e detraibili di derivazione immobiliare.

La regola generale prevista per i redditi immobiliari, che lega l’imposizione della persona alla localizzazione dell’immobile, porta con sé la conseguenza per cui sono riconosciuti in deduzione o in detrazione anche gli oneri sostenuti, pur se non mancano alcune zone d’ombra.

Per quanto riguarda gli oneri deducibili, l’art. 24 comma 2 del TUIR menziona i canoni, livelli, censi e altri oneri che gravano sull’immobile, compresi i contributi a consorzi obbligatori, con indicazione ripresa dalle istruzioni al Fascicolo 2 del modello REDDITI PF 2021.

Molto più articolata è la situazione per gli oneri detraibili. L’art. 24 comma 3 del TUIR menziona, per i non residenti, gli oneri previsti dall’art. 15 comma 1 lettere a), b), g), h), h-bis) e i) e, quindi, per quanto qui di interesse in materia immobiliare, gli interessi passivi sui prestiti o mutui agrari, gli interessi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e le spese sostenute sugli immobili vincolati; a questa elencazione si aggiungono le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e, pertanto, le spese sostenute per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici.

In merito alla detrazione per gli interessi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, le istruzioni al Fascicolo 2 del modello REDDITI PF 2021 precisano a pag. 55 che essa viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

La detrazione, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, spetta solo se l’immobile è in Italia (risposte a interpello nn. 218/2019 e 524/2019); nel secondo dei documenti citati viene evidenziato che, se l’immobile è all’estero, la detrazione è preclusa anche ai “non residenti Schumacker”, ovvero ai soggetti che, pur mantenendo la residenza fiscale all’estero, producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito e sono, quindi, titolati a beneficiare delle stesse deduzioni e detrazioni che competono ai soggetti residenti in Italia, a condizione di non godere di agevolazioni fiscali analoghe nei rispettivi Stati di residenza.
Peraltro, le istruzioni al Fascicolo 2 del modello REDDITI 2021 PF precisano che, per i non residenti, possono essere detratte “alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da rigo RP41 a rigo RP47) e per alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (da rigo RP61 a rigo RP64)”, estendendo quindi il campo, ad esempio, alle spese per misure antisismiche, al “bonus verde” e al “bonus facciate”.

Le specifiche tecniche al modello di dichiarazione prevedono, invece, in capo ai non residenti un “blocco” per l’indicazione di detrazioni di natura diversa, quali ad esempio quelle relative al c.d. “bonus mobili”, indicate al rigo RP57 (in realtà, è ammessa in capo a tali soggetti anche la compilazione del rigo RP56 per le detrazioni per le colonnine di ricarica, non menzionate invece dalle istruzioni).

Le istruzioni danno, poi, un sostanziale via libera anche per il superbonus del 110% previsto dall’art. 119 del DL 34/2020, tema sul quale nel corso del 2020 si erano registrati interventi non sempre coerenti. Si richiama, allo scopo, la circolare n. 24/2020 della stessa Agenzia delle Entrate, il cui § 1.2 precisava però che i benefici non potevano spettare ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (“si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato”).
La stessa Agenzia delle Entrate aveva poi corretto il tiro, precisando che l’agevolazione può competere anche in capo ai non residenti che non hanno redditi imponibili in quanto i redditi fondiari degli immobili detenuti sono tutti sostituiti dall’IMU (risposta a interpello Agenzia n. 500/2020), soluzione poi confermata a più riprese con una serie di interpelli alla fine del 2020 e, successivamente, con la risposta n. 60/2021.

I non residenti possono, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione, ai sensi dell’art. 121 dello stesso DL 34/2020 (questa soluzione è, nella pratica, molto utilizzata in ragione dell’incapienza o assenza di una imposta italiana).