Il superamento delle soglie definite dal DM 107/2021 può determinare la cancellazione dal RUNTS

Di Paola RIVETTI

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 di ieri, il DM 19 maggio 2021 n. 107, attuativo dell’art. 6 del DLgs. 117/2017, che definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale degli enti del Terzo settore.

La possibilità per gli ETS di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale è subordinata alle seguenti condizioni:
– l’atto costitutivo o lo statuto devono prevederlo;
– tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
In relazione alla previsione statutaria, il Ministero del Lavoro ha chiarito (circ. n. 20/2018) che non è necessaria la puntuale elencazione delle attività diverse, atteso che la loro specifica individuazione può essere fatta successivamente dagli organi dell’ente cui lo statuto dovrà attribuire la relativa competenza.

Ove lo statuto di un ente esistente preveda già la possibilità di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, la modifica di tale clausola per adeguarla alla previsione dell’art. 6 del codice del Terzo settore costituisce adeguamento obbligatorio, che può essere apportato con maggioranze semplificate in applicazione del regime “alleggerito” fino al prossimo 31 maggio 2022. Invece, qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l’inserimento nello statuto della clausola che ne consente l’esercizio costituisce una facoltà per l’ente e, come tale, non può avvenire con le modalità deliberative “alleggerite” in quanto la scelta opzionale determina un’innovazione sostanziale del rapporto associativo.

Il DM 107/2021 definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.
Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con l’attività di interesse generale, siano esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’ente.

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:
– al 30% delle entrate complessive dell’ente;
– oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente.
Tali limiti sono tra loro alternativi, essendo sufficiente che sia rispettato uno dei due affinché lo svolgimento di attività diverse sia legittimo. Il criterio concretamene adottato per documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è esplicitato dall’organo di amministrazione, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al bilancio (art. 13 comma 6 del DLgs. 117/2017). Non essendo fornita alcuna indicazione in merito alla “continuità” del criterio selezionato, questo potrebbe mutare da un esercizio all’altro (circ. CNDCEC-FNC aprile 2021), salvo in caso di sforamento.

Secondo la relazione illustrativa alla bozza del decreto, la nozione di entrate complessive è onnicomprensiva, tale da assorbire non solo le entrate da corrispettivo, cioè i ricavi, ma anche le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal cinque per mille.

L’art. 3 comma 3 del decreto, invece, esplicita che tra i costi complessivi sono inclusi anche:
– i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione;
– le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale;
– la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Il mancato rispetto dei predetti limiti:
– dev’essere segnalato agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente;
– obbliga l’ente ad assumere, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e attività principali di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.
Ipotizzando l’applicazione del primo criterio (ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive), ove l’ente abbia conseguito in un determinato esercizio ricavi da attività diverse pari al 40% delle entrate complessive, nell’esercizio successivo lo stesso dovrà avere un rapporto non superiore al 20%, in modo tale da recuperare lo sforamento dell’esercizio precedente

L’omessa comunicazione dello sforamento dei limiti all’ufficio del RUNTS oppure il mancato rispetto dell’obbligo di “rientro” determina la cancellazione dal registro con conseguente perdita della qualifica.