Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola la documentazione degli scambi
Le disposizioni del DL “crescita” (art. 12 del DL 34/2019) relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino sono state definite grazie alla pubblicazione, ieri, in Gazzetta Ufficiale del DM 21 giugno 2021.
Il decreto, “preannunciato” dallo scambio di note diplomatiche avvenuto il 26 maggio scorso (si veda “Accordo tra Italia e San Marino per la fattura elettronica” del 27 maggio 2021), stabilisce un periodo transitorio, che avrà inizio il prossimo 1° ottobre e terminerà il 30 giugno 2022, nel quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio. Dal 1° luglio 2022, salvi gli esoneri “previsti da specifiche disposizioni di legge” (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 comma 2 del DM 21 giugno 2021), non potranno più essere emessi documenti in formato analogico.
Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o (in difformità rispetto alla normativa interna) identificati in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati, dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino, il quale: verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione; convaliderà la regolarità della fattura; comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico.
Detto esito potrà essere visualizzato dall’operatore economico nazionale grazie a un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
L’art. 3 comma 3 del DM 21 giugno 2021 dispone che laddove nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità il soggetto passivo italiano, nei successivi trenta giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento (ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72), senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Come precisato nel successivo art. 5 del decreto, infatti, le operazioni in oggetto non sono imponibili solo nel caso in cui l’ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità del documento.
Quanto alle cessioni di beni verso l’Italia, le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.
Nell’ipotesi in cui nell’e-fattura emessa dall’operatore sanmarinese sia indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro quindici giorni la trasferirà all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
L’Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all’ufficio sanmarinese l’eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest’ultimo le somme eccedenti.
A norma dell’art. 7 comma 4 del DM 21 giugno 2021, l’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato al cessionario, che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72.
Se la fattura elettronica non reca l’ammontare dell’IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto dal SdI ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Nel decreto viene precisato, tra l’altro, che anche la fattura emessa ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis lett. b) del DPR 633/72 relativamente a prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante SdI.
Va sottolineato che il decreto, che sostituisce, dal prossimo 1° ottobre, il DM 24 dicembre 1993, nel definire l’ambito applicativo delle nuove disposizioni, precisa che, in analogia alle regole vigenti per gli scambi intra Ue, non può essere assimilato alle cessioni di beni verso San Marino l’invio in tale territorio di beni “per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (…), quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l’introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni”.
Tale mancata assimilazione si applica, tuttavia, a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto. In modo del tutto analogo, non è considerata importazione di beni ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/72, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali “se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino”.
Si segnala, infine, che restano da emanare le regole tecniche per l’attuazione del decreto.