Non può essere disposto il fermo quando senza il mezzo non è possibile svolgere l’attività lavorativa

Di Alice BOANO

In base a quanto disposto dagli artt. 50 e 86 del DPR 602/73, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o novanta giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, è possibile disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o del coobbligato.

Tuttavia, il secondo comma dell’art. 86 del DPR 602/73 impedisce di disporre la misura cautelare allorquando venga fornita dimostrazione della sua strumentalità all’attività di impresa o alla professione, da produrre entro 30 giorni dalla notifica del preavviso (il termine comunque non può ritenersi perentorio, potendo la prova essere fornita nel processo).
Nel silenzio del legislatore, a contribuire a definire il concetto di strumentalità ha provveduto la giurisprudenza.

Sul punto ha recentemente preso posizione la C.T. Reg. L’Aquila 17 febbraio 2021 n. 98/6/21.
Secondo i giudici di merito la strumentalità non deve essere intesa come utilizzo del veicolo per recarsi al lavoro, quanto piuttosto ad un concetto riconducibile all’insostituibilità. La “strumentalità essenziale” del bene, infatti, non è assimilabile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dato che la tesi dell’insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito.

Essa è riconducibile “all’attività dell’impresa che realizza beni con i macchinari e le attrezzature essenziali ed insostituibili per la produzione, oppure ai professionisti, che sono considerati lavoratori intellettuali, con riferimento ai computer e ai programmi informatici da loro utilizzati segnatamente ai consumi dei materiali indispensabili per esprimere compiutamente l’attività dell’intelletto”.

La soluzione offerta dalla Regionale sembra accordarsi con le indicazioni fornite dalla prassi che, in tema di deducibilità dei costi delle auto, ha circoscritto la nozione di beni strumentali all’esercizio dell’attività propria dell’impresa a quelli in mancanza dei quali l’attività stessa non potrebbe essere esercitata (ris. Agenzia Entrate 23 marzo 2007 n. 59 e circ. Agenzia Entrate 16 febbraio 2007 n. 11 § 8).

Basandosi su questo assunto, certa giurisprudenza ha affermato che un parametro utile può essere costituito dall’interpretazione della strumentalità, riguardante “i soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impiego del veicolo” (C.T. Prov. Milano 19 ottobre 2016 n. 7933/17/16 e C.T. Reg. Palermo 25 luglio 2018 n. 3225/12/18).

Come intuibile, in queste ipotesi riveste carattere decisivo l’osservazione della casistica giurisprudenziale.
Rilevante il possesso di un’altra autovettura (C.T. Prov. Novara 15 febbraio 2018 n. 36/1/18) così come la presenza di mezzi pubblici per recarsi al lavoro (C.T. Prov. Milano 19 ottobre 2016 n. 7933/17/16).

Tornando alla sentenza della Regionale di L’Aquila, si tratta di interpretazione che amplia a dismisura l’ambito dei mezzi suscettibili di fermo.
Occorrerebbe invece adottare una nozione diversa di strumentalità, siccome il paragone con le interpretazioni inerenti al reddito d’impresa non appare calzante.
Il fermo di un veicolo è una misura molto afflittiva, che ha una ratio deterrente, non tanto di misura cautelare, non a caso non è affatto strumentale al pignoramento.