La fattura dovrebbe essere predisposta secondo le medesime regole adottate per lo sconto da superbonus
Fino al prossimo 31 luglio 2021 le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno beneficiare di un credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo e su quelli di affitto di azienda, nel caso in cui abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 28 del DL 34/2020).
Il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato:
– in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta.
In alternativa, il beneficiario potrà optare, ex art. 122 del DL 34/2020, per la cessione, anche parziale, dello stesso:
– al locatore o al concedente;
– ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, “con facoltà di successiva cessione” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 14).
Per essere ritenuta efficace tale cessione, che, come precisato nella circ. n. 14/2020, avviene “a titolo di pagamento del canone”, deve essere comunicata all’Agenzia mediante specifica procedura web (denominata “Comunicazione cessione crediti d’imposta locazioni”).
La suddetta comunicazione prevede l’indicazione, da parte del titolare del credito o dell’intermediario da questi incaricato, fra gli altri, dei seguenti elementi:
– tipologia del credito ceduto e relativo codice (ad esempio “2E” nel caso di canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d’azienda);
– importi dei crediti d’imposta relativi ai singoli mesi cui si riferiscono i canoni;
– gli estremi di registrazione del contratto;
– i dati del cessionario.
Quest’ultimo, qualora abbia accettato i crediti ricevuti, in alternativa all’utilizzo degli stessi in compensazione, potrà, a sua volta, cederli ad altri soggetti tramite la medesima piattaforma.
Quanto alla modalità di fatturazione da parte del locatore o del concedente, nell’ipotesi in cui il canone sia parzialmente corrisposto mediante la cessione del credito d’imposta da parte del conduttore o dell’affittuario a titolo di sconto, non si rinvengono chiarimenti specifici nel provvedimento Agenzia delle Entrate 1° luglio 2020 n. 250739 (avente ad oggetto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 122 del DL 34/2020), né nella citata circ. n. 14/2020.
A tale riguardo potrebbe, tuttavia, farsi riferimento al caso dell’applicazione dello sconto in fattura per interventi edili, di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Proprio con riguardo al superbonus, infatti, l’Agenzia delle Entrate con provv. 8 agosto 2020 n. 283847, ha precisato che: “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Ad analoghe conclusioni si ritiene possibile giungere con riferimento alla fattispecie in esame, dal momento che:
– l’art. 121 del DL 34/2020, in tema di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, dispone che il soggetto che sostiene spese per interventi agevolati (ad es. superbonus) può optare per “un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto”;
– l’art. 122 del DL 34/2020, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, prevede che il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, al locatore o al concedente “a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare”.
Sulla base di tali precisazioni, Assosoftware, con Faq 9 novembre 2020 n. 5, ha fornito istruzioni in ordine alle modalità di redazione della fattura, suggerendo di riportare l’ammontare dello sconto nel campo 2.1.1.8.3 <Importo> del blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>, non modificando, quindi, l’imponibile dell’operazione. Nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali>, andrà indicata la descrizione relativa allo sconto praticato e il riferimento normativo.
Anche nel caso della cessione del credito d’imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, dunque, il locatore (o il concedente) potrebbe emettere fattura indicando l’intero ammontare imponibile e la relativa imposta, avendo cura di specificare separatamente lo sconto applicato.