Dichiarazione mensile e pagamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo

Di Lorenzo UGOLINI

L’Agenzia delle Dogane e monopoli, con le determinazioni direttoriali pubblicate ieri, nn. 219776/RU e 219778/RU, e con la circolare n. 26, ha previsto le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e per il pagamento dell’IVA all’importazione dovuta dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72.

Tale disposizione, in vigore dal 1° luglio scorso e introdotta dall’art. 1 comma 1, lett. q), del DLgs. 83/2021, visto il proliferare di vendite di modesto valore tramite il commercio elettronico, disciplina un regime speciale alternativo a quello ordinario e al regime IOSS (Import One Stop Shop).

Sotto il profilo doganale, per le importazioni derivanti da vendite a distanza in e-commerce di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, trattandosi (in linea generale) di beni in franchigia, i corrieri espressi e gli altri operatori economici possono utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7; cfr. Reg. Ue n. 1143/2019).

Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’IVA derivanti dall’applicazione del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico”.

Per quanto concerne l’IVA, i soggetti che presentano in dogana beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolverla entro il termine di pagamento del dazio all’importazione, su presentazione di una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento.

Per avvalersi di tale regime speciale, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale. Tuttavia, l’operatore economico, similmente a quanto avvenuto per l’iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I” (platform for import), per poter presentare la dichiarazione e assolvere il pagamento dell’IVA all’importazione deve chiedere preventivamente l’autorizzazione alla dilazione del pagamento dell’IVA (c.d. conto differito periodico), che può essere concessa fino a un massimo di novanta giorni (art. 79 del DPR 43/73, TULD).

L’attivazione del differito periodico è subordinata alla costituzione di una garanzia globale attraverso il sistema delle customs decisions (c.d. CGU) e alla connessa prestazione di apposita cauzione. Ne sono esonerate le ditte di notoria e comprovata solvibilità, di cui all’art. 90 del TULD.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.
Il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, metterà a disposizione degli operatori un’apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese precedente. In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo IVA giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato.

La dichiarazione mensile precompilata si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato, che deve avvenire entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento.
Entro il medesimo termine deve essere eseguito, in un’unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni, il pagamento dell’IVA all’importazione in relazione ai beni presentati in dogana.

L’acquirente, pertanto, paga l’IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana, il quale, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.
Al momento dell’importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 e F49.