Possibile versare l’intera imposta per i maggiori valori da riallineare e/o la porzione di riserva da affrancare e per cui esiste una temporanea incertezza

Di Alexandra PICA

Entro oggi, 30 giugno, i soggetti c.d. solari (che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 nei 120 giorni e che non sono soggetti agli ISA, per i quali pertanto non trova applicazione la proroga al 20 luglio dei versamenti) devono versare l’imposta sostitutiva del 3% – o la prima rata – prevista dal comma 4 dell’art. 110 del DL 104/2020 per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici emersi con la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020 (solo OIC adopter) ovvero esistenti al 31 dicembre 2019 (e al 31 dicembre 2020) derivanti da operazioni pregresse (fusioni, scissioni, conferimenti, FTA, rivalutazioni precedenti), facoltà riconosciuta anche agli IAS adopter.

Entro la stessa data i predetti soggetti devono altresì versare l’imposta sostitutiva del 10% – o la prima rata – prevista dal comma 3 del citato art. 110, per l’affrancamento (in toto o in parte) della riserva in sospensione d’imposta iscritta in sede di rivalutazione e vincolata a seguito del riconoscimento fiscale di tali maggiori valori ovvero direttamente vincolata in caso di riallineamento di differenziali preesistenti scegliendo poste già incluse nel patrimonio netto al 31 dicembre 2020.

Diversamente, per i soggetti c.d. solari che hanno optato per l’approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni, il versamento sarà dovuto entro il 31 luglio (rinviato al 20 agosto per via della sospensione feriale) , mentre per i soggetti con periodo di imposta c.d. a cavallo il termine è quello per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in corso al 31 dicembre 2020.

Le predette imposte sostitutive possono essere versate in un’unica soluzione ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo dovute, senza interessi, entro la data del versamento delle imposte sui redditi dei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Sebbene molti contribuenti dovrebbero già aver perfezionato le scelte relative alle due opzioni (riallineamento e affrancamento), alcuni potrebbero trovarsi ancora in una situazione di incertezza connessa, ad esempio, a calcoli di convenienza sulla “giusta combinazione” tra riallineamento dei maggiori valori e affrancamento delle riserve ovvero essere in attesa di risposta a un interpello presentato al fine di avere conferma dell’applicabilità della norma in commento a specifiche fattispecie.

In tutti questi casi i soggetti in questione potrebbero valutare l’ipotesi di versare in ritardo quanto (teoricamente) dovuto, applicando lo 0,4% (entro 30 giorni dal termine del versamento) ovvero (decorso tale termine) ricorrere al ravvedimento operoso, come chiarito nella circ. n. 14/2017. Tale documento di prassi ha altresì ribadito che l’omesso o tardivo versamento della sostitutiva non inficia il riallineamento dei maggiori valori o l’affrancamento della riserva, in quanto il perfezionamento di tali opzioni si realizza con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati relativi alla rivalutazione e/o al riallineamento e alla riserva vincolata.

In alternativa al versamento tardivo, che comporterebbe il pagamento di sanzioni (seppur ridotte) e interessi (a un tasso immateriale), le imprese interessate potrebbero versare l’intera imposta sostitutiva (teorica) relativa ai maggiori valori da riallineare e/o alla porzione di riserva da affrancare e per i quali esiste una temporanea situazione di incertezza (ad esempio nelle more di una risposta a istanza di interpello) e successivamente, qualora (anche sulla base delle risposte ottenute) le opzioni non risultassero esercitabili, utilizzare in compensazione l’eccedenza di imposta sostitutiva versata (ovvero presentare un’istanza di rimborso o cedere l’eccedenza stessa al consolidato nazionale).

Al riguardo, i documenti di prassi e i contributi a commento delle diverse norme di rivalutazione/riallineamento susseguitesi negli anni non sembrano aver fornito indicazioni sull’ipotesi di versamento in eccesso dell’imposta sostitutiva (sia in caso di mero errore nella compilazione del modello F24, sia in caso di versamento nelle more di una istanza di interpello).
In tutte queste ipotesi, si ritiene che il contribuente dovrà far emergere l’eccedenza di versamento a saldo nel modello REDDITI SC 2021 (relativo al 2020), compilando il quadro RQ – sezione XXIV con tutti i dati relativi all’opzione che si vuole esercitare e dando evidenza dell’importo versato in eccesso negli appositi righi del quadro RX.

Tale credito, come detto, potrà essere chiesto a rimborso ovvero usato in compensazione o ceduto al consolidato fiscale. Nelle ultime due ipotesi, in caso di crediti eccedenti 5.000 euro, sarà necessario presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi con visto di conformità (nel caso del trasferimento al consolidato, il visto va apposto anche sul modello CNM); l’utilizzo in compensazione sarà possibile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dei menzionati modelli, come desumibile dalla lettura combinata della circ. n. 28/2014 e della ris. n. 110/2019.