Il quadro RU è compilato dal conduttore/locatario che abbia maturato il credito, anche ove l’abbia ceduto

Di Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, trova spazio nel quadro RU dei modelli REDDITI 2021.

Va ricordato che il credito, per le mensilità 2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).
Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta “Botteghe e negozi”, di cui all’art. 65 del DL 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute (per il mese di marzo 2020).

Il credito locazioni può essere:
– utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
– utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).

Come rilevato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2021, il credito d’imposta è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.

Pertanto, i soggetti che abbiano maturato il credito, in presenza delle condizioni individuate dall’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a canoni di locazione, leasing o concessione oppure di affitto d’azienda, relativi al periodo di imposta 2020, dovranno compilare la sezione I del quadro RU (del modello REDDITI SC 2021 se società di capitali, del modello REDDITI SP 2021 se società di persone e del modello REDDITI PF 2021 se persone fisiche), indicando il codice credito H8 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.

In particolare, come illustrato dalle istruzioni, il quadro RU deve essere compilato, in caso di spettanza del credito d’imposta locazioni, solo dall’avente diritto (conduttore o affittuario), anche ove abbia ceduto il credito (anche parzialmente).

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
In caso di cessione del credito, anche solo parziale, il cedente deve compilare il rigo RU9 colonna 1, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B del quadro RU.

Invece, il cessionario del credito locazioni non compila il quadro RU, ma riporterà il credito d’imposta (acquisito per effetto della cessione) nel modello REDDITI 2021, solo se lo utilizza nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

In particolare:
– il cessionario società di capitali indicherà il credito d’imposta utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS del modello REDDITI SC, rigo RS450, colonna 1;
– il cessionario persona fisica indicherà il credito d’imposta locazioni nel quadro CR del modello REDDITI PF 2021, rigo CR31, utilizzando il codice 7 (opportunamente introdotto con l’aggiornamento delle istruzioni del 28 maggio 2021), riportando nel rigo RN32, colonna 2, del quadro RN la quota scomputabile dall’IRPEF.
La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 del modello REDDITI 2021 va riportato anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, con il codice aiuto “60”.