La norma ex art. 6 del DL 23/2020 non prevede alcuna deroga: i soci devono essere resi edotti sull’andamento e sulle prospettive future

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

L’art. 6 del DL 8 aprile 2020 n. 23, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178), sospende per un quinquennio l’operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali, sia della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Va però sottolineato che “la possibilità di avvalersi del beneficio in parola implica un’attenta ponderazione da parte degli amministratori, che dovranno in tal senso predisporre la documentazione illustrativa per l’assemblea, soprattutto in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale”. “Le scelte degli amministratori – peraltro sempre da scrutinare in ossequio alla Business Judgment Rule, con una valutazione effettuata ex ante e tenendo conto del contesto di estrema incertezza in cui attualmente si opera, nonché alla luce dei criteri di cui all’art. 2086 c.c. – dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione”. Sono alcuni dei passaggi di maggiore interesse contenuti nello Studio n. 88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nel caso in cui le fattispecie di cui agli artt. 24462447 c.c. (artt. 2482-bis e 2482-ter nel caso delle srl) si presentino nel bilancio d’esercizio, il bilancio sostituirà la “situazione patrimoniale”, ma l’informativa in sede di redazione della “relazione della situazione patrimoniale” è comunque richiesta. È pertanto opportuno che sia illustrata, eventualmente nell’ambito della relazione sulla gestione, la fattispecie in cui è ricaduta la società per effetto delle perdite, le cause della perdita di gestione, le strategie che si intendono intraprendere al fine di riequilibrare l’andamento della gestione e, conseguentemente, la proposta di delibera per l’assemblea.

La citata norma, opportunamente modificata dalla legge di bilancio 2021, consente infatti di attendere fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2025, ma non si tratta di un automatismo e la norma non prevede alcuna deroga rispetto agli obblighi di informativa in capo agli amministratori che devono rendere edotti i soci sull’andamento della società e sulle prospettive future. In presenza del collegio sindacale (e anche soltanto del revisore legale nel caso delle srl), devono essere predisposte le “osservazioni”, nel rispetto della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite. Tali “osservazioni” potranno anche soltanto essere richiamate da parte degli organi di controllo nella propria relazione al bilancio.

Tornando a quanto affermato nello Studio n. 88-2021/I, la delibera dell’assemblea di rinviare ogni intervento, in modo particolare nei casi in cui per effetto delle perdite il capitale sociale si sia ridotto di oltre un terzo e anche al di sotto del minimo di legge, deve essere coerente rispetto a reali prospettive di recupero nei successivi esercizi. La ratio di tale norma, infatti, è quella di dare tempo alle imprese che hanno subito gravi effetti negativi a seguito della pandemia da COVID-19 (ma tale disciplina è applicata a tutte le società, indipendentemente dalle cause della perdita) di incrementare il patrimonio netto attraverso gli utili che saranno in grado di ottenere nel prossimo quinquennio.

Se nel corso dei prossimi esercizi i risultati di gestione mettessero in evidenza un aggravamento della situazione, invece di un miglioramento, sarà preciso dovere degli amministratori proporre all’assemblea di assumere le decisioni necessarie nell’interesse della società, indipendentemente dalla possibilità concessa dalla norma. Ricordiamo che la stessa Assonime, nella circolare n. 3/2021, ha affermato che si dovranno “evitare quelle condotte che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio economico-patrimoniale dell’impresa, nonché sarà da valutare, se necessario, anche la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dalla legge fallimentare”.

Nel Sistema integrato è disponibile un esempio di format da cui partire per predisporre la citata informativa.