Se il compenso è percepito direttamente dall’autore si verte nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo assimilati

Di Paola RIVETTI

Nell’ambito del modello REDDITI PF i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere coperte dal diritto d’autore sono riportati, generalmente, ai righi RL13 e RL25, in relazione al soggetto che li ha percepiti.
Tali compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo assimilato, soggetti al principio di cassa, quando non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali ed il relativo sfruttamento è effettuato dall’autore o inventore dell’opera (art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR).

Sono tali, ad esempio, i compensi pagati agli autori che redigono articoli oggetto di pubblicazione su quotidiani e riviste (C.M. n. 108/96, § 7.1). Non rientrano, invece, nella categoria reddituale in esame i proventi conseguiti dall’autore che provveda autonomamente alla stampa e alla vendita diretta dell’opera composta; ricorrendo tale ipotesi, lo sfruttamento economico dell’opera avviene tramite un’iniziativa economica di tipo editoriale-commerciale che genera reddito d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate n. 132/2004).

Ricorrendo le predette condizioni, il reddito è costituito (art. 54 comma 8 del TUIR):
– dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti dall’autore o inventore nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da dichiarare al rigo RL25, colonna 2, del modello REDDITI PF 2021 (o al rigo D3 codice 1 del modello 730/2021);
– al netto della deduzione non analitica, bensì forfetaria pari al 25%, o al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, da indicare al rigo RL29 del modello REDDITI PF 2021 (nel 730/2021 la riduzione non è esposta, ma operata da chi presta l’assistenza fiscale).

In sede di dichiarazione la deduzione forfetaria è applicata nella misura del 25%, se la data di nascita del contribuente presente nel frontespizio è superiore al 31 dicembre 1985, ciò a prescindere da quando è avvenuta materialmente l’erogazione del compenso in corso d’anno (in questo senso, le specifiche tecniche al modello REDDITI PF 2021).
Al rigo RL31, invece, va riportata la ritenuta d’acconto del 20% che è stata operata dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73.

Se il diritto allo sfruttamento economico del diritto d’autore spetta a terzi, soggetti (non imprenditori) diversi dall’autore o dall’inventore, che hanno acquistato il predetto diritto, a titolo oneroso o a titolo gratuito (es. successione o donazione), i relativi compensi sono inquadrati tra i redditi diversi (art. 67 comma 1 lett. g) del TUIR) e dichiarati al rigo RL13 del modello REDDITI PF 2021 (o al rigo D4, colonna 3, codice 6 del 730/2021). In tal caso il reddito è costituito (art. 71 comma 1 del TUIR):
– dal 75% dell’ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, solo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (viene, quindi, applicata una riduzione forfetaria del 25%);
– dalla totalità di quanto percepito nel periodo d’imposta, se i diritti sono pervenuti per successione o donazione (es. diritti d’autore acquisiti dell’erede).

La ritenuta a titolo di acconto del 20% sulla parte imponibile dei redditi diversi (il 75 o il 100%, a seconda dei casi; art. 33 comma 4 del DPR n. 42/88) trova collocazione al rigo RL20.
È, inoltre, possibile che i compensi per la cessione dei diritti d’autore confluiscano nel reddito di lavoro autonomo professionale, ex art. 53 comma 1 del TUIR, con applicazione dei criteri analitici di determinazione ordinariamente previsti per tale categoria reddituale e con obbligo dichiarativo nell’ambito del quadro RE del modello REDDITI PF.

Tale ipotesi può ricorrere, ad esempio, per gli autori di programmi televisivi (ris. n. 145/2007); diversamente, per il professionista che si dedichi alla scrittura di libri e articoli sulle materie della professione, i compensi per la cessione di tali scritti configurano un reddito derivante dalla cessione di diritto d’autore (circ. n. 58/2001, § 2.1; si veda “Youtuber alla prova del reddito di lavoro autonomo” del 2 settembre 2019.

In caso di applicazione del regime forfetario (L. 190/2014) – secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non esenti da critiche in dottrina – i compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro di ricavi e compensi solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non siano stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circ. n. 9/2019, § 2.2). In questo caso – sempre stando ai chiarimenti ufficiali forniti (risposta a interpello n. 517/2019) – i compensi sono assoggettati esclusivamente alle deduzioni forfetarie previste dall’art. 54 comma 8 del TUIR e sono tassati con l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%, previa indicazione ai righi LM22 – LM27, colonna 4, del modello REDDITI PF 2021.