Il DLgs. 83/2021 recepisce le novità del pacchetto IVA sul commercio elettronico in vigore dal 1° luglio 2021

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DLgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue. Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’IVA sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il DPR 633/72 e il DL 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).
Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati Ue nel solo Stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da IVA. L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del DPR 633/72).

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.
Possono registrarsi al regime Ue:
– i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
– i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
– le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del DPR 633/72).

Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro. Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:
– dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’IVA in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
– dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:
– dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
– dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
– dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso (si veda “Al via la registrazione per i nuovi regimi IVA sull’e-commerce” del 30 marzo).
In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’IVA dovuta negli altri Stati membri.
La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il DLgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.