Viene applicata a tutti i canoni non percepiti nel 2020 la detassazione dall’intimazione di sfratto

Di Anita MAURO

L’aggiornamento delle istruzioni al modello REDDITI SP 2021, dell’8 giugno 2021 ha, tra il resto, modificato in alcune parti le istruzioni al quadro RB, per tenere conto delle novità introdotte dalla conversione del decreto “Sostegni”, in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Si ricorda, in breve, che l’art. 6-septies del DL 41/2021 (introdotto in sede di conversione, a opera della L. 69/2021), intervenendo sull’art. 3-quinquies del DL 34/2019, ha anticipato l’entrata in vigore della nuova norma sulla detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non riscossi dal locatore (si veda “Detassazione dei canoni non percepiti nel 2020 già dall’intimazione di sfratto” del 22 maggio 2021).

Infatti, l’art. 3-quinquies del DL 34/2019 aveva a suo tempo modificato l’art. 26 del TUIR, stabilendo che, limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, i canoni non percepiti possano essere esclusi dalla tassazione a titolo di IRPEF già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere la convalida dello sfratto (come, invece, disponeva la previgente disciplina).

In base alla previsione originaria, la nuova regola sulla detassazione dei canoni non percepiti avrebbe dovuto trovare applicazione solo ai contratti di locazione abitativa stipulati dal 1° gennaio 2020, ma il DL 41/2021 convertito ha abrogato la “vecchia” previsione sulla decorrenza e disposto che la nuova regola sulla detassazione (prevista dal novellato art. 26 del TUIR) possa applicarsi già ai canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Ad oggi, le istruzioni al modello REDDITI PF 2021 (ultimo aggiornamento dell’11 giugno 2021) ed al modello 730/2021 (ultimo aggiornamento del 30 maggio 2021) non sono state aggiornate e recano, quindi, ancora la distinzione tra i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019 e quelli stipulati dal 1° gennaio 2020, che non ha più ragione di esistere, atteso che, con l’entrata in vigore del DL 41/2021 convertito possono essere “detassati” tutti i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti dal 1° gennaio 2020, in presenza di ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Invece, con l’aggiornamento dell’8 giugno 2021, sono state aggiornate le istruzioni al modello REDDITI SP 2021 che ora prevedono l’applicazione della “nuova” regola della detassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti, a tutti i canoni non percepiti nel 2020.

La modifica riguarda le società semplici che detengano immobili abitativi locati, che potranno usufruire della detassazione dei canoni non percepiti nel 2020 ove, entro il termine di presentazione del modello REDDITI SP 2021, abbiano ingiunto il pagamento al conduttore moroso o gli abbiano intimato lo sfratto.

Quindi, se il conduttore dell’immobile abitativo non ha pagato i canoni di locazione nel 2020, ma entro il termine di presentazione del modello REDDITI SP 2021, la società semplice locatrice effettua l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfatto, nel modello REDDITI 2021 è possibile dichiarare solo la rendita dell’immobile.

In presenza delle condizioni sopra evidenziate (canoni integralmente non percepiti), nei righi RB1-RB12 del quadro RB del modello REDDITI SP 2021:
– in colonna 7 (“Casi particolari”), viene indicato il codice 4;
– in colonna 6, non viene indicato alcun importo;
– in colonna 9 viene indicata la rendita catastale rivalutata.

Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno 2020, ma è stato ingiunto il pagamento o intimato lo sfratto entro il termine di presentazione del modello 2021, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

Invece, ove la società semplice intimasse lo sfratto (o ingiungesse il pagamento), solo dopo lo scadere del termine di presentazione di REDDITI PF 2021, nel modello dovrebbe indicare anche i canoni 2020 non percepiti. In tal caso, però, successivamente, dopo aver ottenuto la convalida di sfratto (la quale accerti che i canoni 2020 non sono stati percepiti), potrebbe spettare il credito di imposta sulle imposte pagate sui canoni 2020 scaduti e non percepiti.

Il credito può essere richiesto (dai soci, previa segnalazione nel quadro RO, campo 11 del modello REDITI SP della società di persone) nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.