Anche per chi non è obbligato al rispetto del minimale l’esonero riguarda i contributi versati con gli acconti 2021

Di Daniele SILVESTRO

Nonostante sia prossima la scadenza del 30 giugno 2021, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto sull’esonero contributivo previsto, al ricorrere di specifiche condizioni, in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti (iscritti all’INPS e agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96), nonché per i medici e gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018 in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19.

Con riferimento ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti all’INPS, il decreto ha fissato in 1.500 milioni di euro le risorse finanziarie (rispetto ai 2.500 milioni di euro previsti dalla normativa in seguito all’ulteriore stanziamento di fondi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DL 41/2021, c.d. DL “Sostegni”).

Tale importo costituisce anche il relativo limite di spesa, pertanto, in caso di superamento, l’INPS dovrà ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea di beneficiari e quest’ultimi saranno tenuti al versamento della quota non spettante (secondo le indicazioni dello stesso Istituto previdenziale).

Per quanto riguarda in modo particolare gli iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, al netto di agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria e spettanti per il periodo di riferimento dell’esonero (esclusi i premi INAIL).

L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto alla Gestione speciale dell’AGO (e per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione), applicando per ciascuno il massimale individuale di 3.000 euro, parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nel 2021.

Lo stesso decreto specifica poi che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali l’esonero riguarda solo i contributi fissi (in questo caso è necessario un chiarimento sulla possibilità di applicare o meno l’esonero anche alla quarta rata, la cui scadenza è fissata al 16 febbraio 2022). Per questi soggetti, tenuto conto del ritardo della pubblicazione del decreto interministeriale, è stata differita al 20 agosto 2021 la prima rata dei contributi dovuti sul minimale (la cui scadenza era fissata al 17 maggio 2021).

Per i lavoratori non obbligati al versamento del contributo sul minimale (come coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), l’esonero ha, invece, ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Anche per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
La scadenza degli acconti 2021, per le due categorie sopraindicate (professionisti, soggetti che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), è fissata al 30 giugno 2021, per il primo, e al 30 novembre 2021, per il secondo.

In assenza di una disposizione di legge che differisca il termine di versamento del 30 giugno, queste categorie sarebbero costrette a versare quanto dovuto a titolo di primo acconto, anche se tale versamento rientrerebbe nell’esonero contributivo.

Il decreto prevede comunque la possibilità, entro il termine del 30 novembre 2021, di richiedere, attraverso apposita domanda, il rimborso o la compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero, fermo restando che l’importo complessivo dell’agevolazione spettante a ciascun contribuente sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.

Sotto il profilo operativo, l’esonero dovrà essere richiesto dal lavoratore interessato presentando apposita domanda entro e non oltre il termine di decadenza del 31 luglio 2021, secondo lo schema predisposto dall’INPS.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il lavoratore dovrà dichiarare – pena l’inammissibilità – il possesso dei requisiti previsti. Il suddetto documento dovrà contenere anche la dichiarazione di non superamento dell’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.