Più tempo anche per accedere alla trasformazione delle DTA in caso di aggregazioni aziendali

Di Mario BONO e Alberto TRAINOTTI

Il DL “Sostegni-bis” (DL 25 maggio 2021 n. 73), nell’art. 19, alcune previsioni rilevanti in tema di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).

In primo luogo, al comma 1, viene confermato quanto già previsto nella bozza del decreto (si veda “Credito di imposta DTA anche per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre” del 6 maggio 2021), disponendo la proroga al 31 dicembre 2021 (la scadenza originaria era prevista al 31 dicembre 2020) della disciplina che permette alle società che, entro tale data, cedono i c.d. crediti deteriorati di trasformare le proprie DTA in credito d’imposta.

Si tratta della facoltà disposta dall’art. 44-bis del DL 34/2019 per le società industriali o finanziarie che cedono a titolo oneroso, a terzi, crediti vantati verso debitori inadempienti (cioè i debitori per i quali il mancato pagamento si sia protratto per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto) di trasformare le DTA, riferibili a perdite fiscali pregresse e/o a eccedenze ACE, anche se non iscritte in bilancio.

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere considerate per un ammontare non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e questi rilevano per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. Tale ultimo limite si intende, per espressa previsione normativa, riferito a ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Si rileva che in assenza di perdite fiscali e/o eccedenze ACE non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione e che dunque non sono state ancora utilizzate, l’accesso concreto alla norma agevolativa sarebbe precluso.

Si ricorda altresì che, per evitare che la anticipata monetizzazione delle DTA si traduca, in assenza del pagamento effettivo di imposte, in una violazione della normativa sugli Aiuti di Stato, è previsto il pagamento di un canone annuo dell’1,5% sulla somma algebrica di tali componenti:
– le attività per imposte anticipate “qualificate” (riferite a crediti, avviamento e altre attività immateriali) iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio per il quale si deve determinare il canone annuo, meno quelle iscritte alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– le DTA qualificate trasformate in credito d’imposta;
– il totale delle imposte versate.

In linea generale, l’estensione temporale prevista dal DL “Sostegni-bis” potrebbe fornire una spinta ulteriore al mercato dei c.d. NPL, liberando le società dal peso di crediti difficilmente esigibili che potrebbero essere affidati a società specializzate.

Il comma 8 dell’art. 19 in commento incide, invece, sull’art. 1 comma 233 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, il quale ha previsto la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate derivanti da perdite fiscali pregresse e da eccedenze ACE, subordinatamente a un’operazione di aggregazione aziendale.

In base alla previgente formulazione normativa, il beneficio fiscale riguardava i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 deliberano in assemblea operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, anche se efficaci nell’anno successivo; in altre parole, garantivano l’accesso alla disciplina agevolativa le operazioni straordinarie il cui progetto è approvato dall’assemblea dei soci nel 2021, anche se l’iscrizione dell’atto nel Registro Imprese slitta al 2022.

La novità introdotta dal DL “Sostegni-bis” riguarda il fatto che non viene più richiesta, entro il 31 dicembre 2021, la delibera dell’operazione straordinaria da parte dell’assemblea dei soci, ma è sufficiente che entro la stessa data vi sia l’approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo delle società partecipanti, nei casi di fusione o scissione o la delibera dell’organo amministrativo della società conferente, nei casi di conferimento.

La modifica va accolta con favore in quanto fornisce tempi supplementari ai fini dell’accesso alla disciplina agevolativa in esame in considerazione del fatto che le decisioni dell’organo amministrativo, ora rilevanti ai fini della verifica del requisito temporale normativamente richiesto, precedono la delibera assunta in assemblea dei soci.