Accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza dei professionisti con «assegno di invalidità» erogato dalle Casse private

Di Paola RIVETTI

Anche nel DL “Sostegni-bis” (DL 73/2021) diverse disposizioni riconoscono misure emergenziali di sostegno al reddito.
L’art. 42 del decreto contempla un’indennità, pari a 1.600 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), l’indennità è erogata automaticamente dall’INPS.
La medesima indennità è erogata anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell’indennità del “Sostegni”, ove risultino in possesso di determinati requisiti alla data di entrata in vigore del DL 73/2021 (ossia il 26 maggio 2021). Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 31 luglio prossimo.

Sempre a carico dell’INPS è l’erogazione delle indennità previste dall’art. 69 del DL 73/2021 in favore di:
– operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, cui sono riconosciuti 800 euro;
– pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, cui sono riconosciuti 950 euro.

L’art. 44 del DL 73/2021 rinnova, anche se per importi ridotti, l’indennità in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’ammontare dell’indennità è variabile in base ai seguenti parametri:
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 1.600 euro;
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 800 euro.

Viene anche definita la procedura con cui Sport e Salute spa eroga le indennità previste dai decreti istitutivi emanati nel corso del 2020 ai collaboratori sportivi che, in presenza delle condizioni, abbiano presentato domanda sia alla stessa sia all’INPS e ai quali sia conseguito il riconoscimento da parte dell’INPS delle indennità previste dai DL 18/202034/2020104/2020137/2020 e 41/2021 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale. Sport e Salute spa acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto e, previo accertamento dei requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla medesima o dall’NPS.

Introducendo all’art. 31 del DL 18/2020 i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies, l’art. 37 del DL 73/2021 equipara all’assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/84, gli emolumenti aventi natura previdenziale, comunque denominati, erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che tali emolumenti diventano cumulabili con l’indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano beneficiato dell’indennità erogata tramite le risorse del predetto Fondo, possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale secondo le modalità definite dal DM 28 marzo 2020 entro il prossimo 31 luglio.