I locatori potranno usufruire della regola introdotta dal DL Sostegni che anticipa la detassazione dei canoni non percepiti per morosità

Di Anita MAURO

Le novità introdotte, in materia di redditi da locazione di immobili, in sede di conversione del DL 41/2021 (“Sostegni”) sono destinate ad avere impatto già sulla dichiarazione dei redditi relativi al periodo 2020, con particolare riferimento al quadro RB del modello REDDITI PF 2021 e al quadro B del modello 730/2021.

Si ricorda, infatti, che il nuovo art. 6-septies del DL 41/2021 (introdotto in sede di conversione, a opera della L. 69/2021), intervenendo sull’art. 3-quinquies del DL 34/2019, anticipa l’entrata in vigore della nuova norma sulla detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non riscossi dal locatore (si veda “Detassazione dei canoni non percepiti nel 2020 già dall’intimazione di sfratto” del 22 maggio 2021).
Infatti, l’art. 3-quinquies del DL 34/2019 aveva a suo tempo modificato l’art. 26 del TUIR, stabilendo che, limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, i canoni non percepiti possano essere esclusi dalla tassazione a titolo di IRPEF già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere la convalida dello sfratto (come, invece, disponeva la previgente disciplina).

Originariamente, era previsto che la nuova regola sulla detassazione dei canoni non percepiti potesse trovare applicazione solo ai contratti di locazione abitativa stipulati dal 1° gennaio 2020. Ora, il DL 41/2021 convertito, invece, abroga la “vecchia” previsione sulla decorrenza del modificato art. 26 del TUIR e dispone che la nuova regola sulla detassazione possa applicarsi già a tutti i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Tale novità, quindi, è destinata ad avere impatto sulla dichiarazione dei redditi. A oggi, le istruzioni al modello REDDITI PF 2021 non sono state aggiornate e recano, quindi, ancora la distinzione tra i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019 e quelli stipulati dal 1° gennaio 2020, ma tale distinzione non ha più ragione di esistere con l’entrata in vigore della L. 69/2021, in quanto potranno essere “detassati” tutti i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti dal 1° gennaio 2020, in presenza di ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, ove il locatore, entro il termine di presentazione della dichiarazione (REDDITI PF 2021 o 730/2021) abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto (nei confronti del conduttore di un immobile abitativo che non abbia corrisposto i redditi dovuti a partire dal 1° gennaio 2020), potrà dichiarare solo i redditi effettivamente percepiti nel 2020. Ove egli non abbia percepito alcun reddito di locazione a causa della morosità del conduttore, verrà assoggettata a tassazione la rendita catastale.

In particolare, se il conduttore dell’immobile abitativo, nel 2020, non ha corrisposto nessuno dei canoni di locazione dovuti, ma il locatore, entro il termine di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, gli ha intimato lo sfratto per morosità o gli ha ingiunto il pagamento, il locatore persona fisica:
– nel quadro RB del modello REDDITI PF 2021, nel rigo RB1, in colonna 7 “Casi particolari” dovrà indicare il codice 4 e non valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”, ma assoggetterà a imposta la rendita, indicandola, dopo averla rivalutata e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso, nelle caselle 13, 14, o 15 (relative ai “redditi imponibili”) a seconda del regime di imposizione applicato;
– nel quadro B del modello 730/2021, nel rigo B1, in colonna 7 “Casi particolari” dovrà indicare il codice 4 e non valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”, e i soggetti che prestano assistenza fiscale assoggetteranno a imposizione la rendita catastale.

Invece, se il conduttore dell’immobile abitativo, nel 2020, ha percepito solo una parte dei canoni dovuti, ma il locatore, entro la data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, gli ha intimato lo sfratto per morosità o gli ha ingiunto il pagamento, il locatore persona fisica:
– nel quadro RB del modello REDDITI PF 2021, nel rigo RB1, in colonna 7 “Casi particolari” dovrà indicare il codice 4 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo l’ammontare dei canoni effettivamente percepiti (che saranno riportati nelle colonne 13, 14 o 15 secondo le regole ordinarie);
– nel quadro B del modello 730/2021, nel rigo B1, in colonna 7 “Casi particolari” dovrà indicare il codice 4 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo i canoni effettivamente percepiti.