È importante impostare un periodo di ammortamento che rifletta l’effettiva vita utile economico-tecnica nel rispetto degli OIC

Di Fabrizio BAVA, Alain DEVALLE e Roberto SCHIESARI

“Ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato” (documento intepretativo OIC 7, § 14). È quanto precisa l’OIC nell’interpretare il dettato normativo che richiama l’art. 11 della L. 342/2000, secondo cui il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.

Ha originato un dibattito tra gli addetti ai lavori l’ulteriore “paletto” indicato dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo nella circ. n. 14/2017, § 3), secondo cui la rivalutazione “non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione” inteso come “costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità”.

Premesso che tale ulteriore requisito non è individuato né dalla norma, né dall’OIC (si veda “Limite massimo di rivalutazione riferito al valore netto contabile” del 17 maggio), riteniamo opportune alcune considerazioni, per salvaguardare la correttezza del comportamento da adottare in bilancio. Senza voler qui entrare nel merito dell’analisi della correttezza o meno di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (che non illustra le ragioni alla base di tale presa di posizione), ricordiamo che l’applicazione di comportamenti non in linea con la prassi dell’Agenzia espone al rischio di contestazioni.

Tutto ciò premesso, l’applicazione di due delle tre metodologie contabili indicate dall’interpretativo OIC 7, ovvero la rivalutazione del solo costo storico e la rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento, possono determinare il superamento del costo di sostituzione (rivalutando beni oggi non più disponibili sul mercato, come nel caso di macchinari tecnologicamente superati, o beni per i quali il costo di sostituzione sia simile al costo storico originario). A partire dall’esercizio 2021, i beni rivalutati materiali e immateriali dovranno essere ammortizzati sulla base di un periodo di ammortamento definito secondo le indicazioni rispettivamente dell’OIC 16 e dell’OIC 24.

Per quanto riguarda l’imponibile fiscale, ricordiamo che la deducibilità dei costi è condizionata alla corretta redazione del bilancio nel rispetto delle norme civilistiche, così come interpretate dai principi contabili nazionali OIC. Il numero di esercizi in cui dovranno essere ammortizzati i beni rivalutati deve riflettere l’effettivo numero di anni in cui gli amministratori stimano di poter trarre utilità da tali beni e ciò indipendentemente dall’ammontare massimo deducibile che deriva dall’applicazione dell’aliquota di ammortamento ordinaria al costo storico rivalutato.

Sebbene la diffusa prassi di allineare la stima della vita utile economico-tecnica con il periodo minimo di ammortamento fiscale possa spesso essere ritenuta corretta anche per quanto riguarda la disciplina civilistica, nel caso, ad esempio, di rivalutazione di beni totalmente ammortizzati rivalutando il solo costo storico, l’applicazione dell’aliquota ordinaria al costo storico rivalutato potrebbe portare a periodi di ammortamento significativamente più brevi rispetto alla scelta di ridurre il fondo ammortamento e che potrebbero non essere coerenti rispetto all’effettiva vita utile economico-tecnica.

Un modo per ridurre tale rischio è quello di non superare il costo di sostituzione, ad esempio considerando come costo di sostituzione il costo storico nel caso di macchinari e attrezzature oggi non più presenti sul mercato (nel caso di beni totalmente ammortizzati ciò significherebbe stornare il fondo ammortamento).

Un altro modo, che potrebbe però esporre comunque al rischio di contestazioni sotto il profilo fiscale in caso di superamento del costo di sostituzione, è quello di definire una vita utile economico-tecnica dei beni rivalutati indipendentemente dall’aliquota di ammortamento fiscale. Ad esempio, si potrebbe definire di ammortizzare i beni rivalutati in dieci esercizi, ritenendo tale periodo coerente rispetto alla stima dei benefici economici futuri, nonostante l’applicazione dell’aliquota ordinaria consentirebbe di ammortizzare tali beni in un numero di esercizi inferiore.

Nello stimare la vita utile economico-tecnica dei beni rivalutati, si deve ricordare inoltre che si deve tenere conto del numero di anni di utilizzo pregresso, non trattandosi di beni nuovi. Sarebbe quindi consigliabile che la perizia che attesta il valore corrente dei beni oggetto di rivalutazione indichi anche il numero di anni di vita residua dei singoli beni. Si ricorda, infatti, che l’eventuale riduzione della vita utile deve essere adeguatamente giustificata in Nota integrativa, anche per salvaguardare la deducibilità degli ammortamenti.

Tali tematiche saranno approfondite nel webinar “Bilancio 2020 ultima ora” del 7 giugno.