Possibile formalizzare la cessione con scrittura privata autenticata non soggetta a imposta di registro

Di Emanuele GRECO e Anita MAURO

Con la risposta ad interpello n. 369 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare – ai fini IVA e dell’imposta di registro – all’atto con il quale il beneficiario di una “detrazione edilizia” (ad es. superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ecobonus e sismabonus di cui rispettivamente all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 16 del DL 63/2013 ecc.) procede alla cessione del credito nei confronti di altri soggetti, esercitando la relativa opzione in conformità a quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.

In merito al trattamento IVA della cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria precisa che rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo, se effettuate dietro corrispettivo, “i prestiti di denaro (…), comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni” (art. 3 comma 2 n. 3 del DPR 633/72).

Qualora rientranti nel campo di applicazione dell’imposta, l’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 prevede il regime di esenzione, tra l’altro, per “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento”.
Come già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito possieda finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da IVA (cfr. ris. n. 139/2004 e ris. n. 32/2011).

Fermo restando che il regime IVA da attribuire a ciascuna operazione dipende dalle pattuizioni stabilite dalle parti, nel caso oggetto della risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione dei crediti d’imposta riferiti alle detrazioni edilizie (ecobonus e sismabonus di cui rispettivamente all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 16 del DL 63/2013), se effettuata dietro corrispettivo, abbia finalità e natura finanziaria, rientrando, così, tra le operazioni esenti disciplinate dal citato art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.

In termini di certificazione dei corrispettivi, ne discende che l’operazione non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione (art. 22 comma 1 n. 6 del DPR 633/72).
Inoltre, l’art. 2 comma 1 lett. n) del DPR 696/96 prevede che le predette operazioni esenti non sono soggette neppure all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Di conseguenza, allo stato attuale, non è nemmeno dovuta la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (DM 10 maggio 2019).

Resta ferma la possibilità di emettere su base volontaria la fattura per l’operazione esente IVA in argomento. In tale circostanza, dovrà essere indicato l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione. In termini generali, il corrispettivo coincide con l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito (da intendersi, come nel caso esaminato, quale compenso per l’anticipo dell’importo del credito).

Per quanto concerne l’imposta di registro, l’Agenzia ribadisce quanto affermato, in passato, nella ris. 5 dicembre 2018 n. 84 (con riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica), ovvero che la cessione del credito d’imposta è esclusa dall’obbligo di registrazione a norma dell’art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all’obbligo di registrazione tutti gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”.

Infatti, secondo l’Agenzia, la norma citata vuole esonerare dalla “registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase”: il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto tributario, in quanto nasce dall’applicazione di una norma tributaria; e la cessione del diritto alla detrazione ne consente l’utilizzo ad un soggetto diverso dal titolare, senza elidere, quindi, il “rapporto tributario” di cui si è detto.

Viene così, confermata l’impostazione proposta su questo Quotidiano (si veda “Cessione del credito per gli interventi edilizi «libero»” del 24 ottobre 2020) in relazione all’esonero da registrazione per gli atti di cessione di crediti d’imposta relativi a detrazioni edilizie.

L’esonero dall’obbligo di registrazione, inoltre, non riguarda solo le scritture private non autenticate, ma opera, a norma del combinato disposto dell’art. 7 del DPR 131/86 e dell’art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR, anche ove la cessione del credito d’imposta fosse stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In caso di registrazione volontaria, l’imposta è dovuta in misura fissa (art. 7 DPR 131/86).