Il soggetto pianificatore assume su di sé gli obblighi di comunicazione ai sensi della Direttiva DAC 6

Di Andrea BONINO e Gianluca ODETTO

In ambito comunitario, con la Direttiva 2018/822/Ue (DAC 6) sono state introdotte disposizioni per la comunicazione obbligatoria alle competenti Autorità nazionali, da parte di intermediari e contribuenti, di informazioni sugli schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi natura transfrontaliera e connotati da specifici elementi distintivi (hallmarks).

Al fine di valutare se un meccanismo abbia il suddetto carattere transfrontaliero, la normativa nazionale di recepimento (art. 2 comma 1 del DLgs. 100/2020) prevede, tra le altre condizioni alternative, che non tutti i partecipanti allo schema o progetto risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.
Tale circostanza si verifica, per quanto di interesse in questa sede, quando il meccanismo in esame coinvolge società appartenenti a un gruppo internazionale, delle quali almeno una fiscalmente residente in Italia e le altre stabilite in Paesi esteri.

In via principale, gli obblighi di comunicazione sono in capo agli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.) e ai professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati) che hanno assistito il suddetto gruppo internazionale nell’elaborazione e organizzazione dello schema o progetto di pianificazione fiscale aggressiva (art. 2 comma 1 lettera c) del DLgs. 100/2020), o che hanno fornito un’attività di assistenza o consulenza riguardo all’aggiornamento di un meccanismo già precedentemente formalizzato.

L’obbligo di comunicazione trasla sul contribuente “a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero” (art. 2 comma 1 lettera d) del DLgs. 100/2020), ovvero, con riferimento al gruppo internazionale in esame (caratterizzato, quindi, dalla presenza di più contribuenti), sulla società del gruppo che ha concordato con l’intermediario lo schema o progetto da comunicare, qualora il suddetto intermediario non abbia fornito alla predetta società la documentazione attestante che le informazioni sono già state oggetto di comunicazione (art. 3, commi 7 e 8 del decreto).

Tutto ciò premesso, in più casi lo schema di pianificazione fiscale aggressiva può essere elaborato in autonomia dal gruppo stesso (senza l’intervento, quindi, di professionisti esterni).
In questa evenienza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2021, la società del gruppo che progetta il meccanismo transfrontaliero mettendolo a disposizione delle altre entità del gruppo per l’attuazione, pur conservando (insieme alle altre entità) la qualifica di contribuente, in quanto direttamente interessata dall’attuazione del meccanismo stesso, assume anche la figura di intermediario con riferimento al suddetto schema o progetto internazionale, con i conseguenti obblighi di comunicazione (in via principale, rispetto al contribuente) in presenza degli specifici elementi distintivi (hallmarks).

Considerato che il predetto intermediario è tenuto, in linea generale, a effettuare la comunicazione alla competente Autorità nazionale del Paese in cui è residente ai fini fiscali (art. 2 comma 1 lettera c) n. 1 del DLgs. 100/2020), l’individuazione puntuale della società del gruppo che ha elaborato il meccanismo assume una rilevanza significativa, qualora si consideri che, nonostante la necessaria conformità alla direttiva DAC 6, le singole legislazioni nazionali comunitarie potrebbero, comunque, prevedere termini e contenuti delle comunicazioni in esame parzialmente differenti.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la società pianificatrice sia residente ai fini fiscali in uno Stato non comunitario, in assenza di obblighi di comunicazione in capo alla stessa, i suddetti obblighi traslerebbero in capo alle altre società del gruppo in qualità di contribuenti (art. 3 comma 7 del DLgs. 100/2020), e tra queste ultime (considerata la presenza di più contribuenti) l’obbligo graverebbe in via principale su quella “che ha concordato (…) il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione” (art. 3 comma 8 del DLgs. 100/2020), ovvero, secondo la circolare n. 2/2021, su quella che ha conferito il relativo mandato alla società pianificatrice.

A titolo esemplificativo, a fronte di una pianificazione fiscale aggressiva (caratterizzata dalla presenza di hallmarks) elaborata dalla società del gruppo statunitense, che coinvolge per l’attuazione la società stessa, nonché le altre entità del gruppo, di cui una francese e una italiana, dovrebbe essere quest’ultima il soggetto tenuto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in qualità di contribuente, qualora sia stata lei a conferire il mandato alla società americana per l’elaborazione del relativo schema o progetto; diversamente, in caso di mandato conferito dalla società francese, sarà quest’ultima a trasmettere le informazioni alla propria Autorità competente, esonerando dai relativi obblighi la società italiana.