Condotte negligenti possono risultare ma non sono motivo per la mancata approvazione del conto

Di Stefano COMELLINI

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione (art. 43 del DLgs. 159/2011) non riguarda la, eventuale, responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì la verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, sicché, ove il giudice ravvisi irregolarità o profili di incompletezza, lo stesso non può limitarsi a non approvare il rendiconto, ma deve invitare l’amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche o integrazioni.

Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19669 depositata ieri.

Il ricorso dell’amministratore giudiziario aveva ad oggetto la decisione del giudice territoriale di non approvare il conto finale di gestione, presentato in relazione all’attività dallo stesso svolta con riferimento ai beni sequestrati (alcune società di capitali) nell’ambito di un procedimento di prevenzione in cui l’incarico gli era stato revocato in ragione di negligenze e inopportunità professionali e, finanche, di condotte penalmente rilevanti.

In questo contesto, il Tribunale aveva negato l’approvazione del rendiconto, sia quale conseguenza della omessa e irregolare presentazione dei bilanci relativi alle società sequestrate, sia per la condotta dell’amministratore, idonea a riflettersi, in via incidentale, sul profilo della diligenza nell’espletamento dell’incarico e, in via principale, sul risultato della stessa gestione.

La Corte, nell’accogliere il ricorso dell’amministratore giudiziario, ha richiamato il suo costante orientamento per cui il giudizio sul rendiconto della gestione – posto al termine della fase contenziosa originata dalle specifiche contestazioni delle parti interessate, a seguito della verifica di regolarità condotta in primis dal giudice delegato – deve svolgersi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 43 comma 2 del DLgs. 159/2011 (Codice antimafia). In particolare, la norma dispone che il rendiconto esponga in modo completo e analitico, e con il corredo di idonea documentazione, le modalità e i risultati della gestione e contenga, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale.

È invece da escludersi che il tribunale possa in tale sede riferire il diniego di approvazione del conto alla eventuale responsabilità dell’amministratore per essere venuto meno ai propri doveri nella custodia e amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione. Eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell’amministratore o di terzi possono eventualmente risultare, in via incidentale, dalla documentazione delle parti o dalle loro deduzioni, ma non costituiscono finalità del giudizio di conto e motivo per la sua mancata approvazione.

In questo senso depone univocamente, ad avviso della Corte, la lettera della norma citata, per cui il giudizio sul conto finale può avere solo due esiti decisori, tra loro alternativi: l’immediata approvazione del rendiconto o l’ordinanza esecutiva, ma priva di potere decisorio, rivolta all’amministratore con l’invito a sanare le irregolarità riscontrate.

Il giudizio sul conto reso dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale non può concludersi con la decisione di mancata approvazione, non solo perché normativamente non è prevista, ma perché la stessa lascerebbe irrisolto e incompleto l’esito del giudizio, volto invece a definire le voci del conto di gestione, così impedendo al procedimento di realizzare la sua funzione (Cass. n. 29907/2019).

Inoltre, considerando i principi che governano l’amministrazione dei beni nel procedimento di prevenzione – secondo i quali la gestione viene condotta temporaneamente “per conto di chi spetta”, per tale da intendersi lo Stato, se sia disposta la confisca definitiva, oppure il terzo avente diritto alla restituzione in caso di revoca della misura – la mancata approvazione del rendiconto impedisce la continuità gestionale nel caso in cui – come in quello all’esame della Corte – sia stata disposta la sostituzione dell’amministratore e vi sia stata, per alcune società, una gestione attiva delle imprese.

La mancata approvazione del conto determina, infatti, uno stallo procedimentale che paralizza di fatto l’ulteriore corso della procedura ablatoria in quanto non risulta individuato il risultato della gestione, essenziale per la fase successiva di amministrazione e destinazione dei beni vincolati, ma anche per consentire ai terzi, cui la massa sia restituita dopo la revoca del sequestro, di avere contezza dei fatti gestionali e dei loro esiti concreti.

In conclusione, il giudizio sul rendiconto presentato dall’amministratore giudiziario non può che avere gli esiti alternativi di cui sopra, e deve essere formulato sulla base dell’intera documentazione disponibile, comprensiva di quella allegata o da ritenersi comunque allegata al conto, in quanto inerente alle operazioni effettuate dall’amministratore, e da cui sola discende la valutazione della regolarità o il rilievo di eventuali irregolarità dello stesso.