Sezioni distinte per la determinazione del reddito, una comune per le sostitutive e una specifica per le perdite non compensate

Di Paola RIVETTI

Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2020 il regime di vantaggio (DL 98/2011) oppure il regime forfetario (L. 190/2014) compilano il quadro LM del modello REDDITI PF per la determinazione del reddito e della relativa imposta sostitutiva.

Le prime due sezioni del quadro sono riservate alla quantificazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo criteri analitici, per il regime di vantaggio, oppure mediante l’applicazione del coefficiente di redditività specifico per le attività esercitate, per il regime forfetario. Nell’ambito del regime forfetario deve essere preventivamente attestato il possesso dei requisiti per l’utilizzo del regime (ossia, il rispetto dei limiti di 65.000 euro di ricavi o compensi e di 20.000 euro di spese per lavoro) e l’insussistenza delle condizioni ostative (come da ultimo modificate dalla L. 160/2019), nonché (eventualmente) delle condizioni ulteriori relative alla novità dell’attività e all’esclusione della mera prosecuzione di precedenti attività, al ricorrere delle quali l’imposta sostitutiva si riduce al 5% per i primi cinque anni.

Quest’anno devono essere riportate ai righi LM2 colonne 1 e 2, oppure LM33 colonne 1 e 2, anche le somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto e gli altri contributi o indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i quali, non essendo tassati, non confluiscono tra i componenti positivi rilevanti o nel reddito lordo per la singola attività. Per tali somme, va inoltre compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

Nell’ambito del regime forfetario va segnalata la particolarità relativa alla tassazione, direttamente nel quadro LM, dei compensi percepiti a titolo di diritto d’autore che si presentino correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame del caso specifico, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circ. n. 9/2019, §2.2). Tali compensi sono riportati nella colonna 4 di uno righi da LM22 a LM27 e concorrono al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previo abbattimento forfetario del 25% o, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni, del 40%, a norma dell’art. 54 comma 8 del TUIR.

Sui compensi percepiti a titolo di diritti d’autore, che risultino correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, non dovrebbe essere stata operata dal sostituto d’imposta alcuna ritenuta, applicandosi l’esonero in tal senso previsto dall’art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 517/2019).

In entrambe le sezioni I e II, specifici righi (LM7 e LM35) sono preposti all’indicazione dei contributi previdenziali versati nel 2020 in ottemperanza a norme di legge, andando a specificare il versamento complessivo e la quota deducibile che trova capienza nel reddito lordo. L’eventuale eccedenza di contributi è riportata, per entrambi i regimi, al rigo LM49 e, ove il soggetto sia titolare di altri redditi oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF compilando il rigo RP21. Poiché la deduzione interessa i contributi versati a norma di legge, nel quadro LM non sono deducibili quelli versati volontariamente per il riscatto degli anni di laurea (interrogazione parlamentare n. 5-04241/2020). Inoltre, poiché si tratta solo di contributi previdenziali, neppure possono essere dedotti i premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (interpello Agenzia delle Entrate n. 913-780/2019).

Ulteriore elemento comune delle sezioni riguarda la deduzione delle perdite pregresse (righi LM9 e LM 37). Da segnalare l’applicabilità della percentuale di riporto del 60% prevista dal regime transitorio per le imprese minori solo nell’ambito del regime forfetario; le restanti perdite pregresse, diverse da quelle prodotte durante il regime dei contribuenti minimi e di vantaggio e nei primi tre anni di attività, sono computate in diminuzione nell’ordinario limite dell’80% del reddito d’impresa. Riservata ai soli soggetti in regime di vantaggio è la sezione IV del quadro LM per l’indicazione della perdita 2020, delle perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti, nonché di quelle illimitatamente riportabili relative ai primi tre anni di attività.

La comune sezione III del quadro è preposta alla determinazione dell’imposta sostitutiva a credito o a debito, previo scomputo di eventuali crediti d’imposta, eccedenze d’imposta ed acconti versati. Al riguardo, si segnala il rigo LM41, ed il corrispondente rigo RS40, mediante il quale è possibile portare a riduzione dell’imposta sostitutiva lorda le ritenute a titolo d’acconto operate, nonostante l’esonero per i soggetti che applicano i regimi agevolati in esame, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate.