Il dubbio deriva dal sovrapporsi di norme ma dovrebbe essere superabile

Di Anita MAURO

L’art. 1 comma 602 della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178) aveva modificato l’art. 28 comma 5 ultimo periodo del DL 34/2020, estendendo il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, per le imprese turistico recettive, fino al 30 aprile 2021, includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dall’estensione.

Peraltro, secondo la bozza di decreto “Sostegni-bis”, l’agevolazione potrebbe essere ulteriormente estesa, per i medesimi soggetti, per un’ulteriore mensilità (fino al 31 maggio 2021), mentre potrebbe essere prevista una nuova possibilità di accedere al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali, a nuove condizioni.

Stando al quadro normativo attualmente vigente, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni spetta fino al 30 aprile 2021, a partire da marzo 2020, per le attività non stagionali e da aprile 2020 per le stagionali.
Per quanto concerne le condizioni agevolative, il limite di 5 milioni di ricavi/compensi nel periodo di imposta precedente non opera per “strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator” (art. 28 comma 3 del DLgs. 34/2020).

Invece, qualche dubbio sorge per la condizione del calo del fatturato, in quanto la stratificazione di interventi normativi modificativi dell’art. 28 del DL 34/2020 ha comportato un difetto di coordinamento tra i periodi di tale disposizione. Infatti, in sede di conversione del decreto “Natale” (DL 172/2020, convertito dalla L. 6/2021), è stato inserito un ultimo periodo nel comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2020, al fine di precisare che i soggetti (agenzie di viaggio, tour operator ed imprese turistico-ricettive) che possono beneficiare del tax credit fino al 30 aprile 2021, potranno usufruirne a condizione che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50%, da valutare confrontando “i corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021” con i corrispettivi registrati “nello stesso mese dell’anno 2019”.

La disposizione voleva evitare che, per ottenere il credito nel 2021, si dovesse valutare il calo del fatturato confrontando il 2021 con il 2020. Tuttavia, nell’inserire questa precisazione, il legislatore ha dimenticato di coordinare la disposizione con la parte precedente della norma, che contemplava, tra il resto, un’eccezione alla condizione del calo del fatturato per:
– i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
– i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

Queste deroghe alla condizione del calo del fatturato erano state previste (dal terzo periodo dell’art. 28 comma 5 del DL 34/2020) riferendosi espressamente alla condizione prevista “nel periodo precedente”. Ciò ha fatto sorgere il dubbio che la deroga non possa applicarsi in relazione alla “nuova” condizione del calo del fatturato richiesta, dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2020, per i primi 4 mesi del 2021. Tale interpretazione è stata prospettata dal documento di FNC e CNDCEC 29 gennaio 2021 che, tuttavia, seppur cautamente, sembra propendere per l’attuale applicabilità delle deroghe al calo del fatturato anche per i mesi del 2021, ma auspica chiarimenti ufficiali che, purtroppo, non sono giunti.

Si ritiene, tuttavia, che, sia l’interpretazione sistematica della norma, che un’interpretazione attenta alla ratio, consentano di ritenere che le deroghe al calo del fatturato (per i soggetti neocostituiti e per i “calamitati”) si possano applicare anche al credito per i primi 4 mesi del 2021, spettante alle imprese del settore turismo.

Fino all’intervento della L. 6/2021 (di conversione del decreto Natale), nessuno dubitava del fatto che le deroghe al calo del fatturato per i soggetti calamitati ed i soggetti neocostituiti potessero operare anche per i primi mesi del 2021. Il dubbio è sorto solo con il successivo intervento operato con la legge di conversione del decreto Natale; ma sembra che con tale intervento normativo il legislatore intendesse solo evitare che il calo del fatturato venisse calcolato sul 2020, non limitare le deroghe già previste.

Pertanto, pur in attesa di una conferma ufficiale sul punto, si ritiene che un’interpretazione rispettosa delle intenzioni del legislatore e della coerenza del beneficio consenta di ritenere che la deroga alla condizione del calo del fatturato possa operare anche per il credito nei primi 4 mesi del 2021 (limitatamente ai soggetti per cui è previsto). Approfittando del decreto “Sostegni-bis”, tale dubbio potrebbe essere risolto anche intervenendo sulla norma.