Il Ddl. di conversione del DL Sostegni estende il beneficio, ma senza riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio

Di Gianluca ODETTO

Con 207 voti a favore, 28 contro e 5 astensioni il Senato ha approvato ieri il maxiemendamento sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. La parola passa ora alla Camera, che avrà tempi stretti: il decreto deve essere convertito entro il 12 maggio.

Il testo attuale apre la strada per ulteriori modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa. Non si tratta, però, delle (temute) restrizioni che si prospettavano in ragione degli effetti sul gettito, legati in particolare al mondo degli intangibles: le modifiche sono, anzi, migliorative, pur se ragionevolmente circoscritte.

La prima di esse riguarda la rivalutazione generale, disciplinata dall’art. 110 del DL 104/2020, e si sostanzia nella possibilità di eseguire l’operazione nel bilancio al 31 dicembre 2021 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), pur se con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Se l’impresa si avvale di questa possibilità, però, la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, non producendosi gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 110 in esame.

Conseguentemente, i maggiori valori rimangono latenti, non essendo previsto il pagamento di imposte sostitutive, e il saldo attivo di rivalutazione non può essere affrancato (esso, infatti, non rappresenta una posta di patrimonio netto in sospensione d’imposta).
La seconda modifica esplica invece effetti sulla disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale contenuta nell’art. 6-bis del DL 23/2020, rappresentando norma di interpretazione autentica di tale ultima disposizione.

Si prevede, in particolare, che i benefici previsti dall’art. 6-bis si applichino anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Pur se la Relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la norma interpretativa tradurrebbe, di fatto, in legge il contenuto della risposta ad interpello n. 200/2021 dell’Agenzia delle Entrate, in realtà la relativa portata sembra più ampia.

Mentre, infatti, la risposta n. 200/2021 prende in considerazione il caso dell’immobile alberghiero utilizzato nel contesto di un contratto di affitto di azienda, la nuova norma interpretativa ammetterebbe al beneficio anche gli immobili concessi in locazione (i “muri” dell’albergo), a condizione che l’affittuario operi nei settori alberghiero o termale. La norma interpretativa andrebbe, quindi, ad affermare che ciò che rileva sono la destinazione dell’immobile ad albergo e l’operatività dell’affittuario nel settore alberghiero, “coprendo” quindi anche i casi in cui, ad esempio, il locatore sia una immobiliare di gestione (quindi, con codice ATECO non ricompreso nella divisione 55) che concede in locazione i muri dell’albergo.

Per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la norma interpretativa precisa che la destinazione alberghiera si desume dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

Va a margine ricordato che la nozione di “soggetti operanti nei settori alberghiero e termale”, per la quale sinora non vi sono indicazioni organiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata oggetto il 5 maggio della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05916, nella quale era stato chiesto di conoscere se vi potessero rientrare anche i soggetti che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, i quali tra l’altro hanno codici ATECO rientranti nella divisione 55 (come le imprese alberghiere “vere e proprie”).

La risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare è stata di tipo meramente interlocutorio, limitandosi a precisare che la questione verrà risolta attraverso una ricostruzione della ratio legis, tenendo conto di possibili effetti sul gettito (per l’esame della problematica si veda “Nozione ampia di settore alberghiero per la rivalutazione «gratuita»” del 26 aprile 2021).