Nella bozza del decreto Sostegni-bis anche novità sul credito locazioni e proroga dello smart working semplificato al 30 settembre

Di Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Prende forma il decreto “Sostegni-bis” da circa 40 miliardi, che dovrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In base alla bozza circolata ieri, il provvedimento dovrebbe comprendere misure per il sostegno alle imprese e all’economia, per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese, per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.

Tra le misure di sostegno alle imprese sarebbe previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno già beneficiato di quello previsto dall’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”). Il contributo, pari al precedente, verrebbe riconosciuto in via automatica, senza presentare un’ulteriore istanza.
In alternativa, vi sarebbe la possibilità, a seguito di apposita istanza, di beneficiare di un “nuovo” contributo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il “nuovo” contributo sarebbe quindi parametrato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A tale differenza si dovrà poi applicare la percentuale prevista con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni).

Novità riguardano, poi, il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, che, in base al testo della bozza, viene, da un lato, prorogato, per un’ulteriore mensilità (fino al 31 maggio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% per l’affitto d’azienda, a prescindere dall’ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente) e, dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, agli altri soggetti.

In particolare, sarebbe prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, prevedendo però un limite di ricavi di 10 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale (anziché il “vecchio” limite di 5 milioni di euro) e richiedendo un calo del fatturato del 30% da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019). Il credito d’imposta verrebbe espressamente previsto anche per agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le nuove norme sul credito locazioni si applicherebbero nei limiti del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.

Un’ulteriore norma contenuta nella bozza riguarda le locazioni, ma interviene questa volta sulle locazioni di immobili abitativi, con particolare riferimento alla detassazione dei canoni non percepiti, prevista dall’art. 26 del TUIR.
Si ricorda, infatti, che tale norma aveva anticipato la detassazione dei canoni non percepiti per morosità, al momento dell’intimazione dello sfratto o dell’ingiunzione di pagamento (si veda “Anticipata la detassazione dei canoni non riscossi” del 22 febbraio 2020). L’applicazione di tale disciplina viene, ora, con la bozza di decreto, anticipata ai canoni “non percepiti dal 1° gennaio 2020” e non più (come previsto dalla norma ora vigente) ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

Infine, una norma agevolativa riguarda i trasferimenti di immobili “prima casa” a favore di giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, che, se il testo sarà confermato:
– andranno esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (anziché corrispondere l’attuale – già agevolato – 2% + 50 euro e 50 euro), mentre gli onorari notarili saranno “ridotti alla metà”;
– ovvero godranno di un credito di imposta pari all’IVA corrisposta per l’atto di acquisto soggetto a IVA.
Il finanziamento, inoltre, andrà esente dall’imposta sostitutiva mutui.

Ancora, tra le proposte contenute nella bozza vi sarebbe la proroga fino al 30 settembre 2021 dei termini previsti dall’art. 90, commi 3 e 4 del DL 34/2020 in materia di lavoro agile (smart working), per cui la modalità, disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.