La definizione dell’importo è demandata a un successivo atto del consiglio di amministrazione

Di Daniele SILVESTRO

Con la risposta a interpello n. 292 pubblicata ieri, 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al corretto trattamento fiscale applicabile al trattamento di fine mandato da erogare all’amministratore delegato pro tempore, nonché vicepresidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017 (anno di cessazione della carica).

In modo particolare, viene chiesto se al trattamento di fine mandato può trovare applicazione il regime di tassazione separata previsto dall’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR; quest’ultimo prevede infatti che siano assoggettate a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Trova, invece, applicazione il regime di tassazione ordinario in caso di atto redatto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in mancanza di data certa.

Sul punto, si ricorda inoltre che le indennità in argomento rimangono assoggettate a tassazione ordinaria, e pertanto concorrono a formare il reddito complessivo, per la parte eccedente il milione di euro, anche nell’ipotesi in cui risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 24 comma 31 del DL 201/2011).

Con riferimento al requisito della “data certa” è necessario fare riferimento alla disciplina civilistica in materia di prova documentale e, in modo particolare, agli artt. 27022704 c.c. Di conseguenza è possibile attribuire “data certa” a un documento, ad esempio, mediante:
– l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
– la formazione di un atto pubblico;
– la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
– l’apposizione della c.d. “marca temporale” sui documenti informatici, sulla base della disciplina della firma digitale;
– in particolare per le amministrazioni pubbliche, l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto.
Inoltre, la data della scrittura privata è “certa” quando: il contenuto della scrittura non autenticata è stato riprodotto in atti pubblici; chi l’ha sottoscritta è morto, oppure è sopravvenuta l’impossibilità fisica di sottoscrivere; si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.).

Tuttavia, nel caso di specie, l’istante chiede in particolare se, ai fini dell’applicazione del regime della tassazione separata, risulti sufficiente che l’atto (avente data certa anteriore all’inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l’importo.

Nel dettaglio, come precisato dall’istante, il periodo durante il quale è stato accantonato il trattamento di fine mandato in favore del vicepresidente è caratterizzato da due distinte fasi temporali.
Nella prima, per il periodo 2000-2008, i compensi, incluso il trattamento di fine mandato, sono stati determinati dal consiglio di amministrazione, dopo la delibera assembleare di nomina dello stesso, con la quale è stato stabilito anche il diritto del vicepresidente all’attribuzione del trattamento di fine mandato, in linea con quanto previsto dall’art. 2389 comma 3, primo periodo c.c.

Invece, nella seconda fase, vale a dire per il periodo 2009-2017, il compenso del vicepresidente (incluso il trattamento di fine mandato), in linea con la previsione di cui all’art. 2389 comma 3, secondo periodo c.c., è stato determinato dal consiglio di amministrazione successivamente alla delibera assembleare che ha stabilito un compenso complessivo (incluse le quote a titolo di trattamento di fine mandato) per l’intero consiglio di amministrazione.

Premesso ciò, l’Agenzia ritiene sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata, che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.

Nelle ipotesi sopra richiamate, previste dall’art. 2389 comma 3 c.c., l’importo del compenso dell’amministratore è affidata al consiglio di amministrazione, che provvede a definirlo dopo la nomina da parte dell’assemblea dei soci.