Il termine «lungo» del 30 aprile 2021 si applica a imprese e professionisti in possesso di determinati requisiti

Di Luca FORNERO e Massimo NEGRO

Per alcune imprese ed esercenti arti e professioni, il 30 aprile 2021 scade il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che avrebbe dovuto essere corrisposta originariamente entro il 30 novembre 2020.

Interessati all’adempimento sono:
– i soggetti ISA in possesso di determinati requisiti;
– gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che, in alternativa, soddisfano determinati parametri “quantitativi” o svolgono attività oggetto delle restrizioni a causa dell’emergenza da COVID-19, a prescindere dai parametri “quantitativi”.

Ai fini della proroga in esame, per soggetti ISA si intendono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti (es. soci di società di persone);
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Per i soggetti ISA, come fin qui delineati, la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è versata entro il 30 aprile 2021 se, in alternativa:
– nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al DL 137/2020 e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020, oppure gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, anch’esse individuate alla data del 26 novembre 2020.

Il secondo “gruppo” di contribuenti beneficiari del differimento al 30 aprile 2021 è rappresentato da imprese ed esercenti arti e professioni, estranei agli ISA, che, in alternativa:
– operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, entrambe come individuate alla data del 26 novembre 2020, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
– ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Per tale secondo gruppo, in sede di conversione del DL 137/2020 nella L. 176/2020, è stato stabilito che il pagamento degli acconti può avvenire in forma rateizzata, senza interessi, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

Si ricorda che, in presenza dei suddetti requisiti soggettivi, la proroga al 30 aprile 2021 si applica, oltre che all’IRPEF/IRES e all’IRAP, anche a tutte le imposte soggette alle stesse regole di versamento dei corrispondenti acconti (in aggiunta alle già citate imposte sostitutive dei regimi di vantaggio e forfetario, si tratta, ad esempio, della cedolare secca, dell’IVIE e dell’IVAFE).

Infine, pur in assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che, al ricorrere delle citate condizioni, il differimento si estenda anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS da corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97 (circ. INPS n. 79/2020, § 3).
In pratica, si tratta dei contributi dovuti:
– da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale;
– dagli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.